Sentenza 70/2015 (ECLI:IT:COST:2015:70)
Massima numero 38331
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  10/03/2015;  Decisione del  10/03/2015
Deposito del 30/04/2015; Pubblicazione in G. U. 06/05/2015
Massime associate alla pronuncia:  38329  38330  38332


Titolo
Previdenza - Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici - Riconoscimento nella misura del 100 per cento, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS - Ritenuta prestazione patrimoniale di natura tributaria, posta a carico di una sola categoria di contribuenti, asseritamente lesiva del principio di universalità dell'imposizione a parità di capacità contributiva e del principio di eguaglianza - Insussistenza - Disposizione che non ha natura tributaria - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre, n. 214), impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 23 e 53 Cost., in quanto limita, per gli anni 2012 e 2013, la rivalutazione monetaria dei trattamenti pensionistici nella misura del 100 per cento, esclusivamente alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Il censurato azzeramento della perequazione automatica sfugge ai canoni della prestazione patrimoniale di natura tributaria così come definiti dalla giurisprudenza costituzionale, dato che esso non dà luogo ad una prestazione patrimoniale imposta, realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio, destinato a reperire risorse per l'erario. La norma de qua, disponendo per un biennio il blocco del meccanismo di rivalutazione esclusivamente di taluni trattamenti pensionistici, non riveste natura tributaria, in quanto non prevede una decurtazione o un prelievo a carico del titolare di un trattamento pensionistico. In particolare, in assenza di una decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, viene meno in radice il presupposto per affermare la natura tributaria della disposizione. Inoltre, viene a mancare il requisito che consente l'acquisizione delle risorse al bilancio dello Stato e, poiché la disposizione stessa non fornisce, neppure in via indiretta, una copertura a pubbliche spese, ma determina esclusivamente un risparmio di spesa.

- Per l'affermazione che la Costituzione non impone affatto una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria, ma esige un indefettibile raccordo con la capacità contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, come svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza, v. le citate sentenze nn. 10/2015, 116/2013 e 223/2012 e la citata ordinanza n. 341/2000.

-Sugli elementi indefettibili della fattispecie tributaria, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 219/2014 e 154/2014.

- Sulla nozione di tributo quale prelievo coattivo finalizzato al concorso alle pubbliche spese, posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva, che esprime l'idoneità di ciascun soggetto all'obbligazione tributaria, v. le citate sentenze nn. 102/2008, 91/1972, 97/1968, 89/1966, 16/1965 e 45/1965.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 24  co. 25

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte