Previdenza - Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, in base al meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998 - Riconoscimento nella misura del 100 per cento, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS - Conseguente blocco integrale della indicizzazione per le pensioni di importo superiore a euro 1.217,00 netti - Tecnica perequativa che non introduce un discrimen tra fasce di importo - Violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza della prestazione previdenziale, nonché del criterio di ragionevolezza, come delineati dalla giurisprudenza costituzionale - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., l'art. 24, comma 25, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), nella parte in cui prevede che, in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, ai sensi dell'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, nella misura del 100 per cento, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, con la conseguenza di escludere le pensioni di importo superiore (1.217,00 euro netti) da ogni rivalutazione. La perequazione automatica dei trattamenti pensionistici è uno strumento di natura tecnica, volto a garantire nel tempo il rispetto del principio di sufficienza della retribuzione e del criterio di adeguatezza. Per le sue caratteristiche di neutralità e obiettività e per la sua strumentalità rispetto all'attuazione dei suddetti principi costituzionali, la tecnica della perequazione, si impone, senza che se ne possano predefinirne le modalità, sulle scelte discrezionali del legislatore, cui spetta intervenire per determinare in concreto il quantum di tutela di volta in volta necessario. La disposizione censurata, asserendo il meccanismo perequativo per un'ampia platea di pensionati, si discosta dalla legislazione di riferimento ad essa anteriore e successiva, sia per la durata ultra annuale della misura sia per il coinvolgimento di trattamenti previdenziali di importo non particolarmente elevato. In tal modo, il legislatore ha valicato i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, perché si è limitato a richiamare genericamente la "contingente situazione finanziaria", senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi. L'interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto ad una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio. Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, quali la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.), e l'adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.), da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e, al contempo, attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost.
- Per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di analoga norma in materia di azzeramento della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici medio-alti, superiori a cinque volte il trattamento minimo, v. la citata ordinanza n. 256/2001.
- Per la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale di analoga norma che prevede l'azzeramento, per il solo anno 2008, dei trattamenti pensionistici di importo elevato, superiore ad otto volte il trattamento minimo INPS, v. la citata sentenza n. 316/2010, ove è evidenziata la discrezionalità del legislatore in materia, sia pure nel rispetto del principio costituzionale di proporzionalità e di adeguatezza delle pensioni.
- Sull'applicabilità del principio di sufficienza della retribuzione di cui all'art. 36 Cost. ai trattamenti di quiescenza, intesi quale retribuzione differita, v. le citate sentenze nn. 208/2014 e 116/2013.
- Nel senso che, nell'applicazione del criterio di proporzionalità e di adeguatezza dei trattamenti di quiescenza, è inibita al legislatore l'adozione di misure disomogenee e irragionevoli, v. le citate sentenze nn. 208/2014 e 316/2010.
- Per una lettura sistematica degli artt. 36 e 38 Cost., con la finalità di offrire una particolare protezione per il lavoratore, v. la citata sentenza n. 26/1980.
- Nel senso che la proporzionalità e l'adeguatezza non devono sussistere solo al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo, in considerazione dei mutamenti del potere d'acquisto della moneta, senza l'automatica coincidenza tra il livello delle pensioni e l'ultima retribuzione, essendo riservata al legislatore la possibilità di attuare, in va graduata, tali termini, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 316/2010, 106/1996, 173/1986, 26/1980, 46/1979, 176/1975 e la citata ordinanza n. 383/2004.
- Sull'esigenza di assicurare un costante adeguamento del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo, ai sensi dell'art. 36 Cost., v. le citate sentenze nn. 30/2004 e 501/1988.
- Per l'affermazione che il legislatore, sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali, deve dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico, alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona, fermo il limite della ragionevolezza, v. le citate sentenze nn. 316/2010 e 226/1993.
- Per l'affermazione che la disciplina della previdenza complementare, benché non incida in via diretta ed immediata sulla spesa pubblica, non risulta del tutto indifferente per quest'ultima, poiché contribuisce alla tenuta complessiva del sistema delle assicurazioni sociali, v. la sentenza n. 393/2000.
- Nel senso che non è ammissibile un intervento legislativo peggiorativo, in misura notevole e in maniera definitiva, del trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente maturate dai lavoratori per il tempo successivo necessario alla cessazione della propria attività, v. la citata sentenza n. 349/1985.
- Sul nesso inscindibile tra l'art. 36, primo comma, e l'art. 38, secondo comma, Cost., v. le citate sentenze nn. 208/2014 e 441/1993.
- Nel senso che il legislatore è chiamato ad operare il bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro della politica economica generale e delle concrete disponibilità finanziarie, con il vincolo di scopo di consentire una ragionevole corrispondenza tra dinamica delle pensioni e dinamica delle retribuzioni, v. la citata sentenza n. 226/1993.
- Per l'affermazione che l'art. 17 della legge n. 196 del 2009 costituisce una "puntualizzazione tecnica" dell'art. 81 Cost., v. la citata sentenza n. 26/2013.