Intervento in giudizio - Partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Soggetti legittimati - Terzi titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale - Esclusione - Inammissibilità degli interventi.
Sono inammissibili gli interventi spiegati dalla SER - Società Edilizia Pineto Spa e da D.G.G. nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97, 111, primo comma, e 113, primo comma, Cost., in quanto prevede l'acquisizione, non retroattiva, al patrimonio indisponibile, contro la corresponsione di indennizzo, del bene immobile utilizzato dalla pubblica amministrazione senza titolo per scopi di interesse pubblico e modificato in assenza di un valido provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità. Nel giudizio in via incidentale di legittimità costituzionale possono partecipare le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. L'ammissibilità di interventi ad opera di terzi, titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, è esclusa in quanto contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale posto che avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza da parte del giudice a quo.
- Sulla partecipazione al giudizio in via incidentale di legittimità costituzionale delle sole parti del giudizio principale e dei terzi portatori di un interesse qualificato, v. le citate sentenze nn. 162/2014, 293/2011, 118/2011, 138/2010 e le ordinanze nn. 240/2014, 156/2013 e 150/2012.
- Sull'inammissibilità dell'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale dei terzi titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, v. le citate sentenze nn. 119/2012, 49/2011 e l'ordinanza n. 32/2013.