Sentenza 71/2015 (ECLI:IT:COST:2015:71)
Massima numero 38334
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  11/03/2015;  Decisione del  11/03/2015
Deposito del 30/04/2015; Pubblicazione in G. U. 06/05/2015
Massime associate alla pronuncia:  38333  38335  38336  38337  38338


Titolo
Espropriazione per pubblica utilità - Utilizzazione senza titolo, da parte della pubblica amministrazione, di un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità - Disciplina - Acquisizione, non retroattiva, al patrimonio indisponibile, contro la corresponsione di indennizzo - Censura di disposizione che non deve essere applicata nel giudizio a quo - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.

Testo

Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97, 111, primo comma, e 113, primo comma, Cost., in quanto prevede l'acquisizione, non retroattiva, al patrimonio indisponibile, contro la corresponsione di indennizzo, del bene immobile utilizzato dalla pubblica amministrazione senza titolo per scopi di interesse pubblico e modificato in assenza di un valido provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità. La necessità di fare applicazione della disposizione impugnata è esclusa in entrambi i giudizi principali dal fatto che non risulta essere stato emanato da parte della pubblica amministrazione alcun provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis del T.U.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  08/06/2001  n. 327  art. 42  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 111  co. 1

Costituzione  art. 111  co. 2

Costituzione  art. 113

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte