Espropriazione per pubblica utilità - Utilizzazione senza titolo, da parte della pubblica amministrazione, di un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità - Disciplina - Acquisizione, non retroattiva, al patrimonio indisponibile, contro la corresponsione di indennizzo - Censura di disposizione che non deve essere applicata nel giudizio a quo - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.
Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97, 111, primo comma, e 113, primo comma, Cost., in quanto prevede l'acquisizione, non retroattiva, al patrimonio indisponibile, contro la corresponsione di indennizzo, del bene immobile utilizzato dalla pubblica amministrazione senza titolo per scopi di interesse pubblico e modificato in assenza di un valido provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità. La necessità di fare applicazione della disposizione impugnata è esclusa in entrambi i giudizi principali dal fatto che non risulta essere stato emanato da parte della pubblica amministrazione alcun provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis del T.U.