Sentenza 71/2015 (ECLI:IT:COST:2015:71)
Massima numero 38335
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  11/03/2015;  Decisione del  11/03/2015
Deposito del 30/04/2015; Pubblicazione in G. U. 06/05/2015
Massime associate alla pronuncia:  38333  38334  38336  38337  38338


Titolo
Espropriazione per pubblica utilità - Utilizzazione senza titolo, da parte della pubblica amministrazione, di un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità - Disciplina - Acquisizione, non retroattiva, al patrimonio indisponibile, contro la corresponsione di indennizzo - Asserita violazione del principio di eguaglianza - Asserita compressione del diritto di difesa - Asserita irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto prevede l'acquisizione, non retroattiva, al patrimonio indisponibile, contro la corresponsione di indennizzo, del bene immobile utilizzato dalla pubblica amministrazione senza titolo per scopi di interesse pubblico e modificato in assenza di un valido provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità. La violazione del principio di eguaglianza, infatti, sussiste solo qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, ma non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili. Nel caso di specie, la Pubblica Amministrazione gode di una posizione di preminenza non in quanto soggetto, ma in quanto esercita potestà specificamente ed esclusivamente attribuitele nelle forme tipiche loro proprie. Il principio di eguaglianza non risulta violato neanche in relazione all'ammontare dell'indennizzo previsto dalla norma censurata, considerato che la norma de qua attribuisce al privato proprietario il diritto ad ottenere il ristoro del danno patrimoniale nella misura pari al valore venale del bene, così come accade per l'espropriazione condotta nelle forme ordinarie, oltre ad una somma a titolo di danno non patrimoniale, quantificata in misura pari al 10 % del valore venale del bene. Per quanto concerne, l'indennità dovuta per il periodo di occupazione illegittima antecedente al provvedimento di acquisizione, pur essendo determinata in base ad un parametro riduttivo rispetto a quello cui è commisurato l'analogo indennizzo per la (legittima) occupazione temporanea dell'immobile, è fatta salva la possibilità di provare una diversa entità del danno ai sensi del terzo comma della norma impugnata. Infine, non sussiste la violazione del menzionato parametro nemmeno in relazione al profilo temporale, in quanto, pur non essendo previsto alcun termine per l'esercizio del potere riconosciuto alla pubblica amministrazione - diversamente da quanto previsto per il provvedimento acquisitivo adottato nel corso del procedimento ordinario di espropriazione -, è possibile reagire all'inerzia della pubblica amministrazione mediante molteplici soluzioni elaborate dalla giurisprudenza amministrativa. È, dunque, possibile scegliere un'interpretazione idonea ad evitare il pregiudizio consistente nell'asserita esposizione in perpetuo al potere di acquisizione. Altresì, non sussiste una compressione del diritto di difesa. La violazione di tale parametro può considerarsi sussistente solo nei casi di sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 della Costituzione o di imposizione di oneri tali da compromettere irreparabilmente la tutela stessa e non anche nel caso in cui, come nella specie, la norma censurata non elimini affatto la possibilità di usufruire della tutela giurisdizionale. Siffatta tutela viene, piuttosto, parzialmente "conformata", in modo da garantire un serio ristoro economico, prevedendosi la sola esclusione della azioni restitutorie, che comunque non sarebbero esperibili rispetto ad un comportamento non più qualificato in termini di illecito. Infine, non è irragionevole la scelta del legislatore di assicurare il ristoro economico trasformando il precedente regime risarcitorio in un indennizzo da atto lecito, che avendo la natura di debito di valuta non sarebbe soggetto alla rivalutazione monetaria automatica. Tale indennizzo, infatti, è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene con riferimento al momento del trasferimento della proprietà, così che non vengono in considerazione somme che necessitano di una rivalutazione. Inoltre, ai destinatari del provvedimento di acquisizione spetta sempre un surplus pari al 10 per cento del valore venale del bene, a titolo di ristoro del danno non patrimoniale.

- Sulla sussistenza di una violazione del principio di eguaglianza solo qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, v. le citate sentenze nn. 155/2014, 85/2013, 41/2009 e 109/2004.

- Sulla posizione di preminenza della Pubblica Amministrazione non in quanto soggetto, bensì nell'esercizio di potestà specificamente ed esclusivamente attribuitele nelle forme tipiche loro proprie, v. la citata sentenza n. 138/1981.

- Sulla valenza processuale dell'art. 24 Cost., v. le citate ordinanze nn. 32/2013, 244/2009 e 180/2007.

- Sulla riconducibilità agli artt. 24 e 113 Cost. del principio di effettività del diritto di difesa, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 15/2012 e 20/2009.

- Sulla sussistenza della violazione dell'art. 24 Cost. solo nei casi di sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione o di imposizione di oneri tali da compromettere irreparabilmente la tutela stessa e non anche nel caso in cui la norma censurata non elimini affatto la possibilità di usufruire della tutela giurisdizionale, v. le citate sentenze nn. 85/2013, 237/2005 e 213/2005.

- Sulla possibilità di scegliere un'interpretazione della norma impugnata idonea ad evitare il pregiudizio consistente nell'asserita esposizione in perpetuo al potere di acquisizione, v. la citata sentenza n. 235/2014.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  08/06/2001  n. 327  art. 42  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte