Sentenza 71/2015 (ECLI:IT:COST:2015:71)
Massima numero 38336
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  11/03/2015;  Decisione del  11/03/2015
Deposito del 30/04/2015; Pubblicazione in G. U. 06/05/2015
Massime associate alla pronuncia:  38333  38334  38335  38337  38338


Titolo
Espropriazione per pubblica utilità - Utilizzazione senza titolo, da parte della pubblica amministrazione, di un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità - Disciplina - Acquisizione, non retroattiva, al patrimonio indisponibile, contro la corresponsione di indennizzo - Asserita compressione della proprietà privata al di fuori dei limiti costituzionalmente imposti - Insussistenza - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.

Testo

Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, impugnato, in riferimento all'art. 42 Cost., in quanto prevede l'acquisizione, non retroattiva, al patrimonio indisponibile, contro la corresponsione di indennizzo, del bene immobile utilizzato dalla pubblica amministrazione senza titolo per scopi di interesse pubblico e modificato in assenza di un valido provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità. La norma censurata delinea una procedura espropriativa eccezionale, volta a far fronte ad una situazione fattuale in cui già è avvenuta la modifica del bene immobile. Pertanto, non è congrua la pretesa che l'adozione del provvedimento di acquisizione sia preceduta da un procedimento scandito in fasi logicamente e temporalmente distinte al fine di individuare i motivi di interesse generale che legittimano la potestà espropriativa anteriormente al sacrificio del diritto di proprietà. Ciononostante, la procedura espropriativa prevista dalla norma impugnata, sebbene necessariamente semplificata nelle forme, consente ugualmente un'adeguata ponderazione degli interessi, prevedendosi l'adozione di un provvedimento specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione.

- Sul limite al diritto di proprietà derivante dalla funzione sociale, v. la citata sentenza n. 108/1986.

- Sull'indicazione ad opera della legge ordinaria di elementi e criteri idonei a delineare chiaramente la discrezionalità dell'Amministrazione, v. la citata sentenza n. 38/1966.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  08/06/2001  n. 327  art. 42  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte