Espropriazione per pubblica utilità - Utilizzazione senza titolo, da parte della pubblica amministrazione, di un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità - Disciplina - Acquisizione, non retroattiva, al patrimonio indisponibile, contro la corresponsione di indennizzo - Asserita violazione del principio del giusto procedimento - Asserita violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, impugnato, in riferimento agli artt. 97 e 113 Cost., in quanto prevede l'acquisizione, non retroattiva, al patrimonio indisponibile, contro la corresponsione di indennizzo, del bene immobile utilizzato dalla pubblica amministrazione senza titolo per scopi di interesse pubblico e modificato in assenza di un valido provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità. Il principio del giusto procedimento, quale sequenza procedimentale partecipata dal privato, non può dirsi assistito in assoluto da garanzia costituzionale; ciononostante, in materia espropriativa si è da tempo riconosciuto che i privati interessati devono essere messi in condizioni di esporre le proprie ragioni sia a tutela del proprio interesse sia a titolo di collaborazione nell'interesse pubblico. Il provvedimento di acquisizione disciplinato dall'art. 42-bis non si sottrae a tale regola generale, essendo imposta dalla giurisprudenza amministrativa la previa comunicazione di avvio del procedimento e richiedendo la norma in questione un'effettiva comparazione degli interessi contrapposti, così che il privato possa eventualmente far valere l'esistenza delle «ragionevoli alternative» all'adozione del provvedimento acquisitivo.
- Sui limiti alla garanzia costituzionale del principio del giusto procedimento, v. le citate sentenze nn. 312/1995, 210/1995, 57/1995, 103/1993, 23/1978 e l'ordinanza n. 503/1987.
- Sulla portata assunta dal principio del giusto procedimento dopo l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241, v. la citata sentenza n. 104/2007.
- Sul dovere, in materia espropriativa, di mettere i privati in condizione di esporre le proprie ragioni sia a tutela del proprio interesse sia a titolo di collaborazione nell'interesse pubblico, v. le citate sentenze nn. 344/1990, 143/1989, 151/1986 e 13/1962.