Espropriazione per pubblica utilità - Utilizzazione senza titolo, da parte della pubblica amministrazione, di un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità - Disciplina - Acquisizione, non retroattiva, al patrimonio indisponibile, contro la corresponsione di indennizzo - Asserito contrasto con i principi della CEDU, lesivo della necessaria osservanza dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali - Asserita violazione del principio del giusto processo, con particolare riferimento alla condizione di parità delle parti davanti al giudice - Insussistenza - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, impugnato, in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 111 Cost., in quanto prevede l'acquisizione, non retroattiva, al patrimonio indisponibile, contro la corresponsione di indennizzo, del bene immobile utilizzato dalla pubblica amministrazione senza titolo per scopi di interesse pubblico e modificato in assenza di un valido provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità. Il provvedimento acquisitivo previsto dalla norma impugnata, a differenza del provvedimento precedentemente previsto dall'art. 43, è compatibile con la giurisprudenza della Corte EDU in materia di espropriazioni cosiddette indirette in quanto presenta carattere non retroattivo - così che l'istituto non può essere utilizzato in presenza di un giudicato che abbia già disposto la restituzione del bene al privato -, si fonda su una necessaria rinnovazione della valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione e su uno stringente obbligo di motivazione. In particolare, l'obbligo motivazionale deve essere interpretato nel senso che l'adozione dell'atto è consentita solo quando non sia ragionevolmente possibile la restituzione, totale o parziale, del bene, previa riduzione in pristino, al privato illecitamente inciso nel suo diritto di proprietà.
- Sulla giurisprudenza della Corte EDU in relazione al provvedimento originariamente previsto dall'art. 43 del T.U. delle espropriazioni, v. la sentenza del 6 marzo 2007, Scordino contro Italia.