Ordinanza 72/2015 (ECLI:IT:COST:2015:72)
Massima numero 38339
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  15/04/2015;  Decisione del  15/04/2015
Deposito del 30/04/2015; Pubblicazione in G. U. 06/05/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Amministrazione pubblica - Gestioni commissariali governative ferroviarie - Attribuzione di tutte le funzioni e dei relativi compiti alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Contestuale cessazione dall'incarico e dall'esercizio delle funzioni dei commissari governativi nominati - Asserita violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e buon andamento, per la ritenuta natura di legge-provvedimento della norma censurata - Asserita arbitrarietà - Asserita lesione del diritto alla tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo - Asserita carenza dei requisiti che abilitano il Governo alla decretazione d'urgenza - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 70, 77, 97 e 113 Cost. - dell'art. 21, comma 5, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 111 del 2011). La disposizione censurata - la quale prevede che tutte le funzioni e i compiti delle gestioni commissariali governative ferroviarie siano attribuite alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che, a far data dall'entrata in vigore del decreto-legge, i commissari governativi nominati cessino dall'incarico e dall'esercizio delle funzioni - disegna un nuovo assetto delle ferrovie in regime di gestione commissariale governativa indirizzato a favorire l'organico completamento delle procedure di trasferimento alle Regioni dei compiti amministrativi in materia, secondo un progetto riformatore di ampio respiro del quale la decadenza dei commissari governativi in carica costituisce una mera e inevitabile conseguenza. Contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, quindi, la disposizione censurata non presenta i caratteri della legge-provvedimento, in quanto non ha un contenuto particolare e concreto e non produce effetti direttamente nei confronti di destinatari determinati o di numero limitato; non sono pertanto violati né il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, in relazione all'asserita arbitrarietà e non ragionevolezza della disciplina denunciata, né il diritto alla tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo. Non sussiste neppure la violazione degli artt. 70 e 77 Cost., in quanto la notoria situazione di emergenza economica posta a base del d.l. n. 98 del 2011 (avente ad oggetto «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria») consente di escludere che esso sia stato adottato in una situazione di evidente mancanza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza; la disposizione censurata, inoltre, non appare estranea al contenuto e alla materia di tale decreto, perseguendo finalità di contenimento della spesa pubblica e di completamento delle procedure di trasferimento dei compiti amministrativi in materia, a loro volta collegate agli obiettivi dell'intero atto normativo.

- Sulle leggi-provvedimento, v. le citate sentenze nn. 64/2014, 275/2013, 154/2013, 20/2012, 270/2010 e 94/2009.

- Per l'affermazione che i presupposti costituzionali per la decretazione d'urgenza riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo, v. la citata sentenza n. 22/2012.

- Sul sindacato costituzionale dei presupposti per la decretazione d'urgenza, v. le citate sentenze nn. 10/2015, 22/2012, 128/2008 e 171/2007.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 21  co. 5

legge  15/07/2011  n. 111  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 70

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte