Lavoro - Infermieri incaricati dagli istituti di prevenzione e di pena - Previsione della spettanza al personale predetto di un compenso orario, con esclusione di ogni altro trattamento retributivo e previdenziale - Lamentata elusione della disciplina inderogabile che attiene al lavoro subordinato - Asserita violazione del principio di eguaglianza in danno degli infermieri incaricati rispetto agli infermieri di ruolo - Asserita violazione del diritto ad una tutela retributiva e previdenziale adeguata - Insussistenza - Prestazione d'opera sottoposta a vincoli di controllo del committente solo in ragione del luogo in cui la prestazione si svolge e non di un potere direttivo - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, impugnato, in relazione agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, 38, secondo comma, Cost., in quanto non consente di qualificare il rapporto di lavoro dell'incaricato di guardia infermieristica negli istituti di prevenzione e pena come rapporto di lavoro subordinato e, comunque, prevede per dette prestazioni unicamente un compenso orario, con esclusione di ogni altro trattamento retributivo e previdenziale. La disciplina degli infermieri incaricati presenta evidenti assonanze con quella (già scrutinata) dei medici incaricati: si tratta di un rapporto regolato dal legislatore in modo specifico ed autonomo, con una scelta che non può essere ritenuta irragionevole, date le caratteristiche particolari del rapporto stesso. Dalla lettera della legge - che esclude a chiare lettere l'esistenza della subordinazione - e dalle convenzioni stipulate tra l'Amministrazione e gli infermieri - che denominano espressamente come "libero-professionale" il rapporto di lavoro in esame - di deduce che la condizione degli infermieri incaricati non può essere assimilata a quella degli infermieri dipendenti di ruolo in quanto mancano, con riferimento ai primi, quei vincoli di esclusività e incompatibilità che rappresentano un aspetto primario del rapporto di lavoro degli infermieri dipendenti e si riverberano sulla sua diversa disciplina. Inoltre, il rapporto di lavoro degli incaricati presenta connotazioni peculiari, che ne condizionano la conformazione legale tipica e costituiscono la ragion d'essere della sua specialità. Nella determinazione dei turni, nella vigilanza esercitata sull'operato degli infermieri, nell'obbligo di comunicare i giorni d'assenza, elementi che si potrebbero reputare emblematici della subordinazione, si estrinseca il necessario coordinamento con l'attività dell'amministrazione e con la complessa realtà del carcere, piuttosto che l'autonomia decisionale e organizzativa del datore di lavoro e il potere direttivo e disciplinare caratteristico della subordinazione. Pertanto, la norma censurata, nella qualificazione del tipo negoziale, non si prefigge una finalità elusiva della disciplina inderogabile che attiene al lavoro subordinato. Essa pone in evidenza le peculiarità di una prestazione d'opera sottoposta a vincoli di controllo del committente solo in ragione del luogo in cui la prestazione stessa si svolge, e non di un potere direttivo, connotato in senso tipico e speculare all'inserimento degli infermieri nell'organizzazione del lavoro all'interno degli istituti di pena.
- Sulla "particolarità" del rapporto di lavoro dei medici incaricati, connotato dai tratti distintivi dell'autonomia e, in particolare, della parasubordinazione, v. le citate sentenze nn. 577/1989 e 149/2010.