Bilancio e contabilità pubblica - Partecipazione delle autonomie speciali alle manovre di risanamento della finanza pubblica - Ricorsi della Regione Valle d'Aosta e della Regione siciliana - Lamentata carenza di preventivo accordo - Asserita violazione del principio pattizio desumibile dalle rispettive norme statutarie e di attuazione statutaria - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Asserita lesione delle attribuzioni regionali - Insussistenza - Derogabilità, in casi particolari, del principio pattizio - Transitorietà della disciplina unilaterale, in attesa che il principio dell'accordo venga recepito in sede di revisione delle norme di attuazione statutaria - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 3, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135) e 1, comma 118, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, impugnati dalla Regione Valle d'Aosta e dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. e a plurimi parametri statutari, in quanto impongono alle autonomie speciali una partecipazione, non precedentemente concordata con esse, alle manovre di risanamento della finanza pubblica. Sebbene rispetto ai principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale debba essere privilegiata la via dell'accordo con gli enti ad autonomia speciale, in casi particolari sono ammissibili deroghe al principio pattizio da parte del legislatore statale. L'emergenza finanziaria ben può alimentare interventi settoriali, che, per quanto non oggetto di accordo, pongano, caso per caso, obblighi finanziari a carico delle autonomie speciali, soprattutto in ipotesi come quella della norma impugnata che si colloca in un ampio contesto in cui il principio pattizio è largamente adottato per volontà dello stesso legislatore ordinario. Peraltro, la disposizione censurata, nel definire e quantificare gli ulteriori contributi a carico delle ricorrenti, rinvia alle procedure che verranno determinate in sede di revisione delle norme di attuazione statutaria ed opera transitoriamente, in attesa che il principio dell'accordo sia recepito da quest'ultima fonte.
Sull'applicabilità dei principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione speciale anche ai soggetti ad autonomia speciale, v. le citate sentenze nn. 54/2014, 229/2011, 169/2007, 82/2007, 417/2005, 353/2004 e 36/2004.
Sulla preferenza dell'accordo rispetto all'applicazione alle autonomie speciali dei principi di coordinamento della finanza pubblica, v. la citata sentenza n. 353/2004.
Sulla possibilità di derogare al principio consensualistico, v. le citate sentenze nn. 46/2015, 23/2014 e 193/2012.
Sull'impossibilità che l'emergenza finanziaria determini un'alterazione del riparto costituzionale delle competenze, v. le citate sentenze nn. 89/2014 e 39/2013.
Sull'ammissibilità, per ragioni di emergenza finanziaria, di interventi settoriali che non siano oggetto di accordo, v. la citata sentenza n. 23/2014.
Sull'obbligo per lo Stato di accompagnare gli interventi unilaterali in materia di finanza pubblica con il raggiungimento di un accordo con le autonomie speciali di contenuto più ampio rispetto a quello costituito dalla mera definizione del livello delle spese correnti, v. la citata sentenza n. 19/2015.