Bilancio e contabilità pubblica - Partecipazione delle autonomie speciali alle manovre di risanamento della finanza pubblica - Imposizione unilaterale di un contributo a tempo indeterminato, "a decorrere dall'anno 2015" - Ricorsi della Regione Valle d'Aosta e della Regione siciliana - Ius superveniens satisfattivo delle pretese delle ricorrenti - Cessazione della materia del contendere.
Ѐ cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), impugnato dalla Regione Valle d'Aosta e dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo comma, e 119 Cost. e plurimi parametri statutari, nella parte in cui impone unilateralmente un contributo a tempo indeterminato, "a decorrere dal 2015", a titolo di partecipazione alle manovre di risanamento della finanza pubblica. Infatti, la norma impugnata è stata tacitamente abrogata dall'art. 1, comma 454, lett. c), della legge n. 228 del 2012, che ha privato il summenzionato contributo del suo carattere cronologicamente illimitato, così soddisfacendo le pretese delle ricorrenti.