Bilancio e contabilità pubblica - Partecipazione delle autonomie speciali alle manovre di risanamento della finanza pubblica - Previsione che, fino al perfezionamento della procedura di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, il contributo delle Regioni sia annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali che spettano loro in base agli statuti - Ricorsi della Regione Valle d'Aosta e della Regione siciliana - Asserita violazione della speciale disciplina statutaria in materia di compartecipazione ai tributi erariali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), impugnato dalla Regione Valle d'Aosta e dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 119 e 120 Cost. e a plurimi parametri statutari, nella parte in cui prevede che, fino al perfezionamento della procedura di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, il contributo delle autonomie speciali al risanamento della finanza pubblica sia annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali che spettano loro in base agli statuti e alle norme di attuazione. Infatti, poste attive che permangono nella titolarità della Regione, cui spettano in forza degli statuti e della normativa di attuazione, sono sottratte a un'immediata disponibilità per obbligare l'autonomia speciale a ridurre di un importo corrispondente il livello delle spese. L'accantonamento transitorio delle quote di compartecipazione, in attesa che sopraggiungano le norme di attuazione cui rinvia il citato art. 27, costituisce il mezzo procedurale con il quale le autonomie speciali, anziché essere private definitivamente di quanto loro compete, partecipano al risanamento delle finanze pubbliche, impiegando a tal fine le risorse che lo Stato trattiene. Le quote accantonate rimangono, in tal modo, nella titolarità della Regione e sono strumentali all'assolvimento di un compito legittimamente gravante sul sistema regionale. Naturalmente questa situazione non può protrarsi senza limite, perché altrimenti l'accantonamento si tramuterebbe di fatto in appropriazione. Ma, nell'attuale contesto emergenziale, ove è particolarmente forte l'esigenza di obbligare le Regioni a contenere la spesa, una simile tecnica non viola i parametri dedotti, giacché si risolve nell'omessa erogazione, in via transitoria, di somme che le ricorrenti non avrebbero potuto comunque impiegare per incrementare il livello della spesa.
Sull'istituto della riserva, mediante il quale lo Stato sottrae in via definitiva all'ente territoriale una quota di compartecipazione al tributo erariale che gli sarebbe spettato e se ne appropria al fine di soddisfare proprie finalità, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 145/2014, 97/2013 e 198/1999.
Sull'istituto dell'accantonamento, tramite il quale poste attive che permangono nella titolarità della Regione sono sottratte ad un'immediata disponibilità, v. la citata sentenza n. 23/2014.