Bilancio e contabilità pubblica - Partecipazione delle autonomie speciali alle manovre di risanamento della finanza pubblica - Ricorsi della Regione Valle d'Aosta e della Regione siciliana - Asserita compressione dell'autonomia amministrativa regionale - Insussistenza - Assunto non dimostrato - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), impugnato dalla Regione Valle d'Aosta e dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 119 e 120 Cost. e a plurimi parametri statutari, in quanto il contributo ivi previsto a titolo di partecipazione delle autonomie speciali alle manovre di risanamento della finanza pubblica impedirebbe l'adeguato svolgimento delle funzioni amministrative cui esse sono preposte. L'assunto delle ricorrenti è, tuttavia, privo di qualunque dimostrazione.
Sull'infondatezza della questione di legittimità costituzionale per assunto non dimostrato, v. le citate sentenze nn. 26/2014 e 23/2014.