Bilancio e contabilità pubblica - Partecipazione delle autonomie speciali alle manovre di risanamento della finanza pubblica - Predeterminazione unilaterale dell'obiettivo in caso di mancato accordo con lo Stato mediante recupero dell'ultimo degli obiettivi concordati, con opportuni correttivi - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Asserita violazione del principio pattizio - Insussistenza - Salvezza del principio consensualistico - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 119 e 120 Cost. e a plurimi parametri statutari - dell'art. 16, comma 4, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), il quale, aggiungendo un comma 12-bis all'art. 32 della legge n. 183 del 2011, prevede che, in caso di mancato accordo tra Stato e autonomie speciali in materia di finanza pubblica entro il 31 luglio di ciascun anno, gli obiettivi di queste ultime sono unilateralmente rideterminati applicando all'obiettivo fissato con l'ultimo accordo i "miglioramenti" ivi indicati, ovvero tenendo in conto ulteriori contributi a carico delle Regioni e delle Province autonome. Non sussiste lesione del principio consensualistico in quanto la disposizione impugnata, regolando l'ipotesi che l'accordo non si perfezioni nei termini previsti, recupera, a tal fine, l'ultimo degli obiettivi concordati, apportandovi correttivi già operanti in forza delle disposizioni che pongono contributi a carico delle autonomie speciali, e, in tal modo, fa salvo, come è possibile, il suddetto principio. Né viene lesa l'autonomia finanziaria regionale, posto che si è in presenza di vincoli transitori al livello generale della spesa, che per lo più preservano l'autonomia regionale circa i modi di perseguimento dell'obiettivo programmato.
Sull'infondatezza delle censure di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 12, della legge n. 183 del 2011 in relazione all'imposizione unilaterale e preventiva di misure a carico delle autonomie speciali, v. la citata sentenza n. 19/2015.
Sull'assenza di lesione dell'autonomia finanziaria regionale in presenza di vincoli transitori al livello generale di spesa, v. la citata sentenza n. 36/2004.