Bilancio e contabilità pubblica - Partecipazione delle autonomie speciali alle manovre di risanamento della finanza pubblica - Clausola di salvaguardia secondo cui il d.l. n. 95 del 2012 si applica alle autonomie speciali nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Censura della clausola in quanto non idonea ad escludere l'applicazione delle misure contestate - Carenza di autonoma lesività della disposizione - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per carenza di autonoma lesività della disposizione impugnata, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 119 e 120 Cost. e a plurimi parametri statutari - dell'art. 24-bis del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), il quale prevede che il suddetto decreto si applica alle autonomie speciali secondo le procedure stabilite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. Tale clausola di salvaguardia non ha alcuna capacità lesiva poiché non dipende da essa l'applicabilità alla ricorrente delle disposizioni di cui al precedente art. 16, commi 3 e 4, le sole suscettibili di impugnazione allo scopo di rimuovere le violazioni dedotte dalla ricorrente.
Sull'applicabilità diretta alle autonomie speciali dell'art. 16, commi 3 e 4, del d.l. n. 95 del 2012, v. la citata sentenza n. 219/2013.