Sentenza 77/2015 (ECLI:IT:COST:2015:77)
Massima numero 38353
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  24/03/2015;  Decisione del  24/03/2015
Deposito del 13/05/2015; Pubblicazione in G. U. 20/05/2015
Massime associate alla pronuncia:  38344  38345  38346  38347  38348  38349  38350  38351  38352


Titolo
Enti locali - Attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province - Divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disposizione collegata ad altra dichiarata incostituzionale - Cessazione della materia del contendere.

Testo

Ѐ cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 9, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), impugnato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento a parametri statutari, in quanto prevede che nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Tale norma si collega al procedimento di riordino delle Province indicato dal successivo art. 17 del medesimo decreto, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 220 del 2013. Di conseguenza, non può trovare applicazione un divieto strettamente collegato a una norma espunta dall'ordinamento; né la ricorrente ha dedotto che, nel breve periodo di vigenza dell'art. 17, esso ha impedito il perfezionamento di procedure di assunzione eventualmente in corso.

Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 17 del d.l. n. 95 del 2012, v. la citata sentenza n. 220/2013.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 16  co. 9

legge  07/08/2012  n. 135  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4  co. 1

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 51

Altri parametri e norme interposte