Ordinanza 79/2015 (ECLI:IT:COST:2015:79)
Massima numero 38355
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
25/03/2015; Decisione del
25/03/2015
Deposito del 13/05/2015; Pubblicazione in G. U. 20/05/2015
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Riduzione dei costi del Servizio sanitario nazionale - Imposizione agli enti autonomi di limiti alla spesa corrente - Ricorsi delle Province di Trento e di Bolzano - Accordo in materia di finanza pubblica concluso con il Governo in data 15 ottobre 2014 - Rinunce ai ricorsi accettate dalla controparte - Estinzione del giudizio.
Bilancio e contabilità pubblica - Riduzione dei costi del Servizio sanitario nazionale - Imposizione agli enti autonomi di limiti alla spesa corrente - Ricorsi delle Province di Trento e di Bolzano - Accordo in materia di finanza pubblica concluso con il Governo in data 15 ottobre 2014 - Rinunce ai ricorsi accettate dalla controparte - Estinzione del giudizio.
Testo
È estinto il giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse, in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano - dell'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che prevede la riduzione dei costi del Servizio sanitario nazionale con imposizione agli enti autonomi di limiti alla spesa corrente. Infatti, la rinuncia ai ricorsi - a seguito, nella specie, dell'accordo in materia di finanza pubblica concluso con il Governo in data 15 ottobre 2014 - accettata dalla parte resistente determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
È estinto il giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse, in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano - dell'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che prevede la riduzione dei costi del Servizio sanitario nazionale con imposizione agli enti autonomi di limiti alla spesa corrente. Infatti, la rinuncia ai ricorsi - a seguito, nella specie, dell'accordo in materia di finanza pubblica concluso con il Governo in data 15 ottobre 2014 - accettata dalla parte resistente determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2012
n. 228
art. 1
co. 132
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
legge costituzionale
art. 10
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 75
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 79
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 79
co. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 79
co. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 80
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 81
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 83
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 103
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 104
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 28/03/1975
n. 474
art.
decreto del Presidente della Repubblica 20/01/1973
n. 115
art.
decreto del Presidente della Repubblica 19/11/1987
n. 526
art.
decreto legislativo 26/01/1980
n. 197
art.
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art.
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 9
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 10
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 10 bis
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 17
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 18
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 19