Ordinanza 80/2015 (ECLI:IT:COST:2015:80)
Massima numero 38356
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
15/04/2015; Decisione del
15/04/2015
Deposito del 13/05/2015; Pubblicazione in G. U. 20/05/2015
Titolo
Contratto, atto e negozio giuridico - Contratto di autotrasporto di merci su strada per conto terzi - Termine di prescrizione del diritto del vettore al pagamento del corrispettivo nel caso in cui il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta - Fissazione in cinque anni dal giorno del completamento della prestazione - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità della questione.
Contratto, atto e negozio giuridico - Contratto di autotrasporto di merci su strada per conto terzi - Termine di prescrizione del diritto del vettore al pagamento del corrispettivo nel caso in cui il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta - Fissazione in cinque anni dal giorno del completamento della prestazione - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83-bis, comma 8, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 (nel testo in vigore fino all'11 agosto 2010), impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui fissa in cinque anni dal giorno del completamento della prestazione il termine di prescrizione del diritto del vettore al pagamento del corrispettivo, qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stato stipulato in forma scritta, o ad essa equiparata ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 286 del 2008. Infatti, il rimettente, oltre a non chiarire se il vettore abbia agito dopo il decorso del termine ordinario di prescrizione di un anno ex art. 2951 cod. civ. e se il contratto avesse o non avesse data certa, omette di specificare in qual modo la diversità di disciplina influisca sulla decisione dell'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente nel giudizio a quo.
È inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83-bis, comma 8, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 (nel testo in vigore fino all'11 agosto 2010), impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui fissa in cinque anni dal giorno del completamento della prestazione il termine di prescrizione del diritto del vettore al pagamento del corrispettivo, qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stato stipulato in forma scritta, o ad essa equiparata ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 286 del 2008. Infatti, il rimettente, oltre a non chiarire se il vettore abbia agito dopo il decorso del termine ordinario di prescrizione di un anno ex art. 2951 cod. civ. e se il contratto avesse o non avesse data certa, omette di specificare in qual modo la diversità di disciplina influisca sulla decisione dell'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente nel giudizio a quo.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 83
co. 8
legge
06/08/2008
n. 133
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte