Contratto, atto e negozio giuridico - Contratto di autotrasporto di merci su strada per conto terzi - Introduzione di una tariffa minima per i trasporti nazionali - Sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia sulla compatibilità comunitaria della disciplina censurata - Sopravvenienza di modifiche legislative - Necessità di una nuova valutazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 83-bis, commi 1, 2, 6, 7 e 8 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133 (nel testo temporale vigente), impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., nella parte in cui, nel caso di contratti di trasporto merci su strada per conto terzi non stipulati per iscritto, introduce una tariffa minima per i trasporti nazionali. Infatti, successivamente alla ordinanza di rimessione, è intervenuta la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 4 settembre 2014, considerata da costante orientamento della Corte costituzionale con valore di jus superveniens), che ha ritenuto l'incompatibilità con il diritto comunitario di tale disposizione. In seguito a tale pronuncia, è intervenuta la legge n. 190 del 2014 la quale, all'art. 1, comma 248, ha abrogato, a decorrere dall'entrata in vigore della legge stessa, i commi 1, 2, e da 6 a 11 ed ha integralmente sostituito i commi da 4 a 4-sexies dell'art. 83-bis del d.l. n. 112 del 2008. Pertanto, spetta al rimettente valutare l'incidenza della pronuncia della Corte di giustizia nonché delle modifiche normative sopravvenute sulla decisione del giudizio sottoposto al loro esame e del persistere della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.
- Sul valore di jus superveniens dei principi enunciati dalla Corte di giustizia v. le citate ordinanze nn. 124/2012, 179/2011 e 268/2005.