Sentenza 81/2015 (ECLI:IT:COST:2015:81)
Massima numero 38359
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  29/04/2015;  Decisione del  29/04/2015
Deposito del 15/05/2015; Pubblicazione in G. U. 20/05/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regione (in genere) - Norme della Regione Abruzzo - Consiglio regionale in regime di prorogatio - Esercizio della funzione legislativa - Atto legislativo che non ha la natura di atto dovuto in relazione ad impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, da disposizioni costituzionali o legislative statali, e che non possiede i requisiti di urgenza e necessità - Violazione dei limiti stabiliti dallo statuto regionale per l'esercizio della funzione legislativa in regime di prorogatio - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.

Testo

È costituzionalmente illegittima - per violazione dell'art. 123 Cost., in relazione all'art. 86, comma 3 dello statuto regionale 28 dicembre 2006 - la legge della Regione Abruzzo 28 aprile, n. 25, avente ad oggetto il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica nonché l'assegnazione e la gestione degli alloggi dei medesimi enti. La legge impugnata, approvata dopo la scadenza della legislatura, in regime di prorogatio, non integra i requisiti previsti dal ricordato parametro statutario, non costituendo, infatti, adempimento di impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, da disposizioni costituzionali o legislative ovvero atto caratterizzato da urgenza e necessità. Nel caso di specie, invero, la predetta legge regionale - incidendo su situazioni già da tempo connotate da gravità, in presenza delle quali il Consiglio regionale non aveva ritenuto opportuno intervenire - non gode dei requisiti di necessità e urgenza, i quali presuppongono, invece, l'esigenza che la normativa sia adottata nell'immediatezza della grave situazione alla quale essa intende porre rimedio. L'intervento legislativo regionale, dunque, si presta a essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori, dalla quale il Consiglio regionale avrebbe dovuto astenersi al fine di assicurare una competizione libera e trasparente.
(L'ulteriore censura proposta nei confronti dell'art.1 della medesima legge regionale rimane assorbita).

- Sull'ammissibilità dell'impugnativa di intere leggi caratterizzate da norme omogenee, tutte coinvolte dalle censure medesime, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 44/2015 e 201/2008.

- Sull'ammissibilità dell'impugnativa di un atto legislativo nel suo testo integrale, a prescindere dal carattere dispositivo più o meno eterogeneo del suo contenuto normativo, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 64/2015.

- Sull'istituto della prorogatio in generale, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 64/2015 e 208/1992.

- Sui limiti dei poteri esercitabili nella fase di prorogatio e sulla violazione di questi ultimi, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 55/2015, 181/2014, 68/2010 e 468/1991.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  28/04/2014  n. 25  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 123

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

statuto regione Abruzzo    n.   art. 86    co. 3