Bilancio e contabilità pubblica - Concorso, a carico delle autonomie speciali, alla finanza pubblica - Temporanea riserva all'erario delle maggiori entrate derivanti dal decreto legge, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea - Ricorsi della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province di Trento e di Bolzano - Rinuncia ai ricorsi - Accettazione della controparte - Estinzione dei processi.
Sono estinti i processi relativi alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Trentino Alto Adige e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento a numerosi parametri costituzionali e statutari - degli artt. 28, comma 3, e 48 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), che disciplinano il concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica, prevedendo la temporanea riserva all'Erario delle maggiori entrate derivanti dal suddetto decreto-legge, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea. La rinuncia ai ricorsi, accettata dalla controparte costituita, comporta, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
- Per la riunione dei ricorsi e per il loro esame congiunto, laddove contengano censure riferite a parametri e a motivi in parte coincidenti, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 144/2014, 44/2014, 28/2014 e 23/2014.