Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens non produttivo di effetti in mitius - Restituzione degli atti al giudice a quo - Esclusione (nel caso di specie: è esclusa la restituzione al rimettente a fronte di due disposizioni sopravvenute, con la prima che ha rinviato l'effetto abrogativo di fattispecie penali in materia di dichiarazioni connesse al reddito di cittadinanza, Rdc, e la seconda che ha espressamente escluso l' abolitio criminis ). (Classif. 111011).
Non ricorrono i presupposti per la restituzione degli atti al rimettente, affinché valuti lo ius superveniens, qualora sia da escludere che quest’ultimo produca effetti in mitius rispetto alle disposizioni censurate.
(Nel caso di specie, da un lato, l’art. 1, comma 318, della legge n. 197 del 2022, non ha prodotto alcun immediato effetto abrogativo del censurato art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, come conv., – recante fattispecie incriminatrici per omesse dichiarazioni e comunicazioni di vincite conseguite al gioco, anche online, correlate al reddito di cittadinanza, Rdc – rinviato espressamente di un anno; dall’altro lato, con l’art. 13, comma 3, del d.l. n. 48 del 2023, come conv., il legislatore ha chiaramente escluso il prodursi di una abolitio criminis, come peraltro confermato dalla giurisprudenza di legittimità già formatasi). (Precedente: S. 112/2019 - mass. 42621).