Bilancio e contabilità pubblica - Concorso, a carico delle autonomie speciali, alla finanza pubblica - Temporanea riserva all'erario delle maggiori entrate derivanti dal decreto legge, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea - Ricorso della Regione Sardegna - Successiva stipula di un accordo con il Governo in materia di finanza pubblica - Rinuncia al ricorso - Mancanza di formale accettazione della controparte - Cessazione della materia del contendere.
È cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento a parametri costituzionali e statutari - degli artt. 28, commi 3, 7, 8, 9, 10 e 11-ter, e 48, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), che disciplinano il concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica, prevedendo la temporanea riserva all'Erario delle maggiori entrate derivanti dal suddetto decreto-legge, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea. La rinuncia al ricorso, a seguito di accordo stipulato con lo Stato in materia di finanza pubblica, comporta, in assenza di formale accettazione della controparte costituita, la cessazione della materia del contendere.
- Sulla cessazione della materia del contendere, a seguito di rinuncia del ricorso non accettata, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 19/2015.