Bilancio e contabilità pubblica - Concorso, a carico delle autonomie speciali, alla finanza pubblica - Temporanea riserva all'erario delle maggiori entrate derivanti dal decreto legge, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea - Ricorso della Regione siciliana - Censura generica rivolta indiscriminatamente contro una pluralità di proposizioni normative - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione siciliana in riferimento all'art. 43 dello statuto siciliano - dell'intero testo degli artt. 28 e 48 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), che disciplinano il concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica, prevedendo la temporanea riserva all'Erario delle maggiori entrate derivanti dal suddetto decreto-legge, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea. La censura è generica perché rivolta indiscriminatamente contro l'intero contenuto normativo di entrambi gli articoli impugnati, i quali sono composti da una pluralità di proposizioni normative che solo in parte riguardano la Regione siciliana.
- Nel senso che il ricorso in via principale deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, il cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce oggetto della questione e, inoltre, deve contenere un'argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria d'illegittimità costituzionale, giacchè l'esigenza di un'adeguata motivazione a supporto dell'impugnativa si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti rispetto a quelli incidentali, v., ex plurimis, la sentenza n. 259/2014.