Bilancio e contabilità pubblica - Concorso, a carico delle autonomie speciali, alla finanza pubblica - Rideterminazione del fondo sanitario nazionale - Ricorso della Regione siciliana - Lamentata riduzione della contribuzione statale - Insufficienza della motivazione e incompleta ricostruzione del quadro normativo - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per insufficiente motivazione e incompleta ricostruzione del quadro normativo, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 17, primo comma, lett. b), 36 e 37 dello statuto siciliano - dell'art. 28, comma 3, ultimo periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), che disciplina la rideterminazione del Fondo sanitario nazionale. La ricorrente non considera che lo stesso art. 28, pur richiamando le Regioni speciali e le Province autonome ad un maggior concorso agli obiettivi nazionali di finanza pubblica, prevede, al comma 2, che anche a questi enti si applichi l'aumento dell'aliquota di base dell'addizionale IRPEF disposta dal comma 1; e l'impugnato periodo del censurato comma 3 si limita a presupporre la rideterminazione del Fondo sanitario nazionale di cui al comma 2, in funzione dell'incremento di entrate derivante dal comma 2.
- Per l'affermazione che non è possibile considerare in modo atomistico singole disposizioni incidenti su entrate tributarie delle Regioni, senza valutare nel suo complesso la manovra fiscale entro la quale esse trovano collocazione, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 26/2014.
- Per l'inammissibilità della questione per insufficienza della motivazione e per incompleta ricostruzione del quadro normativo, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 165/2014.