Bilancio e contabilità pubblica - Partecipazione delle autonomie speciali alla finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2012, per un importo di euro 860 milioni annui, nonché di euro 60 milioni annui da parte dei Comuni ricadenti nel territorio di alcune Regioni speciali - Prevista applicazione delle procedure di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009 - Determinazione, in via transitoria, della misura del contributo proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009 - Accantonamento dell'importo medesimo a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Regione Valle d'Aosta e della Regione siciliana - Asserita determinazione unilaterale dei rapporti tra lo Stato e la Regione, lesiva del principio di leale collaborazione - Asserita violazione della particolare autonomia finanziaria, anche con riguardo all'ambito locale - Asserita violazione del principio di ragionevolezza per l'enunciazione dei criteri in base ai quali è determinata la misura del contributo - Insussistenza - Misura transitoria necessaria per assicurare il conseguimento effettivo degli obiettivi di coordinamento finanziario, nell'ambito della particolare contingenza economica, anche in relazione alle indicazioni provenienti dalle istituzioni europee - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi 2 e 3, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2014, n. 214), impugnati dalle Regioni autonome Sicilia e Valle D'Aosta, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 17, primo comma, lett. b), 36 e 37 dello statuto siciliano, 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 e al principio di leale collaborazione, e agli artt. 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50 dello statuto valdostano, agli artt. da 2 a 7 della legge n. 690 del 1981, al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost. e al principio di ragionevolezza. Le norme censurate disciplinano la partecipazione delle autonomie speciali alla finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2012, per un importo di euro 860 milioni annui, nonché di euro 60 milioni annui da parte dei Comuni ricadenti nel territorio di alcune autonomie speciali, in applicazione delle procedure di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, determinando, in via transitoria, la misura del contributo proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009 e l'accantonamento dell'importo medesimo a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. I principi fissati dallo Stato nell'esercizio della competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale, in quanto sono funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l'unità economica della Repubblica, in ossequio alla Costituzione e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Con riferimento alle Regioni a statuto speciale, deve essere intrapresa la via dell'accordo, espressione di un principio generale che governa i rapporti tra lo Stato e gli enti ad autonomia differenziata; in particolare, l'art. 27 della legge n. 42 del 2009 prevede che le autonomie speciali concorrono al patto di stabilità interno sulla base del principio dell'accordo, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti. Esso pone una riserva di competenza a favore delle norme di attuazione, così da configurarsi quale presidio procedurale della specialità finanziaria di tali enti; ciò nondimeno, specie in contesto di grave crisi economica, il legislatore può discostarsi dal modello consensualistico nella determinazione delle modalità del concorso delle autonomie speciali alle manovre di finanza pubblica, fermo restando il necessario rispetto della sovraordinata fonte statutaria. A tal fine, lo Stato ha stabilito la misura del contributo richiesto alle autonomie speciali, nonché ai Comuni ricompresi nel territorio di alcune di esse, nell'esercizio della competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica, disponendo solo in via transitoria che l'importo complessivo sia ripartito tra i vari enti proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuno di essi nel triennio 2007-2009 e che la somma così determinata sia accantonata a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Tale accantonamento costituisce il mezzo procedurale attraverso il quale le autonomie speciali assolvono tempestivamente agli obblighi di partecipazione al risanamento delle finanze pubbliche. La norma impugnata si configura, quindi, come misura transitoria, necessaria per assicurare il conseguimento effettivo degli obiettivi di coordinamento, nell'ambito della particolare contingenza nella quale si inserisce il decreto-legge impugnato; e garantisce la tempestività degli adempimenti nazionali rispetto alle cadenze temporali tipiche del sistema europeo di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, non potendosi ammettere che tale tempestività possa essere pregiudicata dalla necessità per lo Stato di attendere il completamento dell'iter di negoziazione con ciascun ente territoriale.
- Per l'affermazione che il decreto-legge n. 201 del 2011 reca gli interventi correttivi necessari per garantire l'equilibrio della manovra di bilancio, v. la citata sentenza n. 6/2015.
- Per l'affermazione che i principi fondamentali fissati dal legislatore statale nell'esercizio della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche alle autonomie speciali, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 46/2015, 54/2014, 30/2012, 229/2011, 120/2008, 169/2007, 82/2007, 417/2005, 353/2004 e 36/2004.
- Sui vincoli di bilancio derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, che hanno portato all'approvazione della legge costituzionale n. 1 del 2012, v. le citate sentenze nn. 175/2014, 39/2014 e 60/2013.
- Nel senso che gli obiettivi programmatici del patto di stabilità e crescita si applicano anche alle autonomie speciali, v. la citata sentenza n. 284/2009.
- Per l'affermazione che la tempestività degli adempimenti nazionali rispetto alle cadenze temporali tipiche del sistema europeo di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri non può essere messa in pericolo dalla necessità, per lo Stato, di attendere di aver completato l'iter di negoziazione con ciascun ente territoriale, v. la citata sentenza n. 19/2015.
- Per la derogabilità dell'accordo nei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali da parte del legislatore statale, v. le citate sentenze nn. 46/2015, 23/2014 e 193/2013.
- Sull'art. 27 della legge n. 42 del 2009, v. le citate sentenze nn. 23/2014, 241/2012 e 71/2012.
- Sul principio di leale collaborazione, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 19/2015.