Sentenza 82/2015 (ECLI:IT:COST:2015:82)
Massima numero 38366
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  25/03/2015;  Decisione del  25/03/2015
Deposito del 15/05/2015; Pubblicazione in G. U. 20/05/2015
Massime associate alla pronuncia:  38360  38361  38362  38363  38364  38365  38367  38368


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso, a carico delle autonomie speciali, alla finanza pubblica - Previsione che le somme spettanti alla Regione siciliana a titolo di Fondo sanitario nazionale, per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, siano accantonate e che l'erogazione sia subordinata alla verifica positiva degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente - Ricorso della Regione siciliana - Asserita sottrazione di risorse lesiva della particolare autonomia finanziaria - Asserita violazione della competenza concorrente in materia sanitaria - Insussistenza - Censure riferite a contenuti normativi introdotti da precedenti disposizioni - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 17, primo comma, lett. b) e 36 dello statuto siciliano e 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 - dell'art. 28, comma 6, del d.l. 6 dicembre 2011 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), il quale prevede che le somme spettanti alla Regione siciliana a titolo di Fondo sanitario nazionale, per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, siano accantonate e che l'erogazione sia subordinata alla verifica positiva degli adempimenti regionali ai sensi della legislazione vigente. In realtà, tale accantonamento non è introdotto dalla disposizione censurata, la quale si limita, invece, a regolare un solo aspetto del suddetto accantonamento, fissando per esso una durata massima non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, esplicitando così la natura temporanea della misura già prevista dalla legislazione vigente. Invero, la suddetta norma non accresce, bensì contiene l'incidenza nei confronti della Regione del già previsto accantonamento, al quale, peraltro, va riconosciuta valenza di sanzione rispetto all'eventuale trasgressione di obblighi imposti dalla legislazione dello Stato, al fine di garantire la tenuta della finanza pubblica allargata, con conseguente riduzione dei margini di autonomia finanziaria ed organizzativa della Regione.

- Sulla riduzione dei margini di autonomia finanziaria e organizzativa della Regione in caso di trasgressione di obblighi volti a garantire la tenuta della finanza pubblica allargata, v. la citata sentenza n. 46/2015.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 28  co. 6

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 17  co. 1

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2