Sentenza 82/2015 (ECLI:IT:COST:2015:82)
Massima numero 38367
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  25/03/2015;  Decisione del  25/03/2015
Deposito del 15/05/2015; Pubblicazione in G. U. 20/05/2015
Massime associate alla pronuncia:  38360  38361  38362  38363  38364  38365  38366  38368


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso, a carico delle autonomie speciali, alla finanza pubblica - Riduzione del finanziamento dello Stato ai Comuni e alle Province, ricompresi nel territorio, fra le altre, della Regione siciliana, per gli anni 2012 e successivi - Ricorso della Regione siciliana - Lamentata riduzione in via unilaterale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Denuncia priva di supporto dimostrativo - Preesistenza di accordi o intesa in sede di Conferenza Stato città e autonomie - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione siciliana in riferimento al principio di leale collaborazione - dell'art. 28, commi 7, 8, 9 e 10, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), che disciplinano la riduzione del finanziamento dello Stato ai Comuni e alle Province, ricompresi nel territorio, fra le altre, della Regione siciliana, per gli anni 2012 e successivi. Allo Stato spetta la facoltà di determinare l'entità dei trasferimenti erariali e dei fondi che alimentano la finanza comunale e provinciale ed eventualmente anche di ridurli, con il vincolo di assicurare a tutti gli enti territoriali, compresi quelli con minore capacità fiscale per abitante, risorse sufficienti a finanziare integralmente le funzioni loro attribuite (art. 119, quarto comma, Cost). La ricorrente non fornisce alcun elemento che dimostri che la riduzione dei finanziamenti, operata in via unilaterale dallo Stato, sia di entità tale da rendere impossibile lo svolgimento delle sue funzioni, anche alla luce delle condizioni economiche della Regione e dei suoi enti locali.

- Per l'affermazione che, per il finanziamento delle normali funzioni di Regioni ed enti locali, lo Stato può erogare fondi senza vincoli specifici di destinazione, in particolare tramite il fondo perequativo di cui all'art. 119, terzo comma, Cost., v., ex plurimis, la citata sentenza n. 370/2003.

- Sulla necessaria corrispondenza tra bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte, v, ex plurimis, le citate sentenze nn. 145/2008 e 29/2004.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 28  co. 7

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 28  co. 8

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 28  co. 9

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 28  co. 10

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte