Bilancio e contabilità pubblica - Concorso, a carico delle autonomie speciali, alla finanza pubblica - Clausola di finalizzazione - Riserva all'erario, per cinque anni, delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge, "per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale" - Previsione che le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso una contabilizzazione separata, siano stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Mancata previsione dell'intesa con il Presidente della Regione, per quanto riguarda le maggiori entrate percepite nel territorio della Regione Valle d'Aosta - Violazione della legge n. 690 del 1981, modificabile solo con il procedimento prescritto dall'art. 48-bis dello statuto speciale per l'approvazione dei decreti legislativi di attuazione statutaria - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 5 e 120 Cost., nonché 48-bis dello statuto valdostano, e 8, comma 1, della legge n. 690 del 1981, l'art. 48 comma 1, secondo periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalità di individuazione e di riserva (c.d. clausola di finalizzazione) delle maggiori entrate erariali derivanti dal suddetto decreto-legge, sia emanato d'intesa con il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta per quanto riguarda le maggiori entrate percepite nel relativo territorio. La norma impugnata non contiene, infatti, alcuna previsione in merito all'intesa con il Presidente della Regione autonoma, espressamente richiesta dalla legge n. 690 del 1981 che è modificabile solo con il procedimento prescritto per l'approvazione dei decreti legislativi di attuazione statutaria. D'altra parte, neppure in sede attuativa si è verificata tale intesa. Pertanto, ferma restando la spettanza sostanziale del maggior gettito allo Stato, il vizio consiste nella mancata previsione di un'intesa con il Presidente della Giunta regionale in merito al provvedimento tecnico con il quale si quantifica l'esatto ammontare di tale gettito, relativamente a quanto percepito nel territorio della Regione autonoma.
- Sulla necessaria intesa, prescritta dalla legge n. 690 del 1981, v. la citata sentenza n. 133/2010.
- Sulla differenza tra onere di informazione da parte dello Stato, finalizzato a ricercare la cooperazione delle Regioni, e l'intesa vera e propria, v. le citate sentenze nn. 116/1994 e 337/1989.
- Per l'affermazione che la normativa di attuazione dello statuto valdostano prescrive l'intesa con il Presidente della Regione ai fini dell'adozione della determinazione ministeriale per la quantificazione delle maggiori entrate, riservate allo Stato, rientranti nel territorio della Regione autonoma, v. la citata sentenza n. 65/2015.