Imposte e tasse - Succedanei dei prodotti da fumo non contenenti nicotina, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonché dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo (c.d. sigaretta elettronica) - Commercializzazione - Assoggettamento alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e sottoposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico - Censure oggetto di discussione nel giudizio a quo, non recepite nell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 97 Cost., dell'art. 62-quater del d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 [nel testo originario, antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lett. f), del d. lgs. 15 dicembre 2014, n. 188] - che assoggetta ad imposta di consumo i succedanei dei prodotti da fumo non contenenti nicotina, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo - sono inammissibili le deduzioni svolte dalla difesa delle parti private al fine di estendere il thema decidendum, come fissato nell'ordinanza di rimessione, alla presunta violazione, da parte della disposizione censurata, di altre disposizioni della Costituzione, del TFUE, della Carta dei diritti fondamentali UE e di due direttive UE. Trattandosi di questioni discusse nel processo a quo, ma espressamente disattese dal giudice nel rimettere la questione alla Corte, esse - per costante giurisprudenza - non possono trovare ingresso nel processo costituzionale.
- Per l'affermazione che l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione e che, pertanto, non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 271/2011, 236/2009, 56/2009, 86/2008 e 244/2005; ordinanza n. 174/2003.