Assistenza e solidarietà sociale - In genere - Reddito di cittadinanza (Rdc) - Requisiti - Obbligo di denunciare le vincite lorde al gioco superiori a determinate soglie - Omessa dichiarazione delle informazioni dovute - Qualificazione della fattispecie come reato - Denunciata violazione dei principi personalistico e di finalità rieducativa della pena - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 022001).
Sono dichiarate inammissibili, per integrale difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 27 Cost., dal GUP del Tribunale di Foggia, degli artt. 3, comma 11, e 7, commi 1 e 2, del d.l. n. 4 del 2019, come conv., nella parte in cui prevedono e sanzionano le omesse dichiarazioni di vincite di gioco nei due anni precedenti la presentazione della domanda e nell’anno di effettiva erogazione del reddito di cittadinanza (Rdc). Nonostante l’ordinanza menzioni cumulativamente quattro parametri costituzionali, contiene una illustrazione adeguata soltanto in riferimento a due di essi, lasciando del tutto immotivate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2 e 27 Cost. (Precedenti: S. 198/2023 - mass. 45835; S. 186/2023 - mass. 45780; S. 46/2023 - mass. 45416).