Imposte e tasse - Succedanei dei prodotti da fumo non contenenti nicotina, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonché dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo (c.d. sigaretta elettronica) - Commercializzazione - Sottoposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico - Irrazionalità dell'assoggettamento ad un'aliquota unica e indifferenziata di una serie eterogenea di sostanze, non contenenti nicotina, e di beni, aventi uso promiscuo - Indeterminatezza della base imponibile e mancata indicazione di specifici e vincolanti criteri direttivi, lesiva della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori censure.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 23 Cost., l'art. 62-quater del d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 [nel testo originario, antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lett. f), del d. lgs. 15 dicembre 2014, n. 188], nella parte in cui sottopone ad imposta di consumo, nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico, la commercializzazione dei prodotti non contenenti nicotina, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo. L'intrinseca irrazionalità di tale previsione è legata alla sottoposizione ad una aliquota unica di una serie eterogenea di sostanze, non contenenti nicotina, e di beni aventi uso promiscuo. Tale disposizione prevede, infatti, l'ingiustificata e irragionevole estensione al commercio di prodotti contenenti sostanze diverse dalla nicotina nonché dei dispositivi e delle parti di ricambio che ne consentono il consumo, del regime fiscale dell'accisa sui tabacchi, legata invece al disfavore verso beni nocivi della salute e dei quali si vuole scoraggiare il consumo. La disposizione, inoltre, si pone in contrasto con l'art. 23 Cost., in quanto contiene solo un generico riferimento alla idoneità delle citate sostanze a sostituire il consumo dei tabacchi. Essa, dunque, rinvia ad una valutazione soggettiva ed empirica, rendendo palese l'indeterminatezza della base imponibile e la mancata indicazione di specifici e vincolanti criteri direttivi, idonei a limitare la discrezionalità amministrativa nella fase di attuazione della normativa in questione, senza peraltro prevedere forme procedurali partecipative, che potrebbero operare come correttivo rispetto alla elasticità delle indicazioni legislative.
(Restano assorbite le ulteriori censure relative alla asserita violazione degli artt. 41 e 97 Cost.)
- Per l'affermazione che la riserva relativa di legge, di cui all'art. 23 Cost., non giustifica prescrizioni normative "in bianco" ma impone la precisazione, anche non dettagliata, dei contenuti e dei modi dell'azione amministrativa limitativa della sfera generale di libertà dei cittadini, v. la citata sentenza n. 115/2011.
- Per l'affermazione che l'espressione "in base alla legge" contenuta nell'art. 23 Cost. deve essere interpretata in relazione al fine della protezione della libertà e della proprietà individuale e che tale principio implica che la legge che attribuisce ad un ente il potere di imporre una prestazione non può lasciare all'arbitrio di quest'ultimo la determinazione della prestazione, v. la citata sentenza n. 4/1957.
- Per l'affermazione che la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. impone la preventiva determinazione di sufficienti criteri di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa, v. le citate sentenze nn. 350/2007 e 105/2003.
- Per l'affermazione che la concreta entità della prestazione imposta deve essere desumibile chiaramente dagli interventi legislativi, v. le citate sentenze nn. 115/2011 e 190/2007.
- Per l'affermazione che l'elasticità delle indicazioni legislative può essere accompagnata, come correttivo, da forme procedurali partecipate, v. le citate sentenze nn. 180/1996, 157/1996, 182/1994 e 507/1988.