Ambiente - Attività di gestione delle coste - Delibera della Giunta regionale della Regione Abruzzo del 28 marzo 2013, n. 218, recante «Determinazioni inerenti il rilascio di autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell'art. 109 D.lgs. 3.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" - Ripartizione tra le Direzioni regionali di competenze afferenti al mare» - Movimentazione di materiali in ambiente marino - Previa autorizzazione da parte della competente Autorità regionale solo oltre la soglia di 25.000 metri cubi - Mera comunicazione alla stessa Autorità di movimentazioni inferiori a tale soglia-limite - Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti promosso dal Governo - Delibera invasiva della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Dichiarazione che non spettava alla Giunta regionale della Regione Abruzzo prevedere che la movimentazione di materiali in ambiente marino, inferiore alla soglia dei 25.000 metri cubi, non è soggetta ad autorizzazione, ma ad una mera comunicazione all'Autorità regionale competente - Annullamento della delibera impugnata.
Non spetta alla Giunta regionale dell'Abruzzo prevedere che la movimentazione di materiali in ambiente marino, inferiore alla soglia dei 25.000 metri cubi, non è soggetta ad autorizzazione, ma ad una mera comunicazione all'Autorità regionale competente ed è, conseguentemente, annullata l'impugnata delibera della Giunta regionale dell'Abruzzo 28 marzo 2013, n. 218 nella parte corrispondente. La disciplina delle attività di immersione di materiali da scavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché di movimentazione di sedimenti marini deve ricondursi alla competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente», essendo ammessi, con riferimento alle predette attività, solo interventi specifici del legislatore regionale che si attengano alle proprie competenze e che siano, pertanto, rispettosi degli standards di tutela dell'ambiente predisposti dal legislatore statale. Nel caso di specie, l'esclusione dal regime autorizzatorio dell'attività di movimentazione dei sedimi marini di entità inferiore ai 25.000 metri cubi ha leso la competenza esclusiva statale, determinando una riduzione degli standards di tutela dell'ambiente marino previsti dal "Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini" redatto nel 2007 dall'APAT e dall'ICRAM per conto del Ministero.
Sull'idoneità di qualsiasi atto dotato di efficacia e rilevanza esterna, nonché diretto a esprimere in modo chiaro e inequivoco la pretesa di esercitare una competenza, ad innescare un conflitto intersoggettivo di attribuzione, v. le citate sentenze nn. 232/2014, 122/2013 e 332/2011.
Sul tono costituzionale del giudizio in ragione della trattazione di questioni afferenti al riparto delle attribuzioni tra Stato e Regioni, v. le citate sentenze nn. 255/2007 e 89/2006.
Sui limiti agli interventi del legislatore regionale che incidano in materia di «tutela dell'ambiente», v. le citate sentenze nn. 44/2011 e 259/2004.
Sulla spettanza al legislatore statale della definizione degli ambiti di applicazione della normativa a tutela dell'ambiente, oltre i quali può legittimamente dispiegarsi la competenza regionale, v. la citata sentenza n. 16/2015.