Esecuzione mobiliare - Pignoramento del saldo di conto corrente presso istituto di credito - Conseguente aggredibilità senza limitazione, da parte del terzo creditore, dei redditi da lavoro o da pensione versati in conto - Censura di norma inconferente (concernente l'obbligo di pagamento di stipendi e pensioni di importo superiore a mille euro attraverso strumenti elettronici bancari o postali) - Questione la cui soluzione richiede scelte riservate alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile, per inconferenza della norma censurata, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dell'art. 12, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), che, inserendo il comma 4-ter, lettera c), nell'art. 2 del d.l. n. 138 del 2011, impone che il pagamento dei redditi da lavoro o da pensione superiori all'importo mensile di mille euro avvenga esclusivamente con accredito su conti correnti bancari o postali, libretti di deposito, carte prepagate e carte istituzionali. La norma censurata non ha inciso sulla tematica inerente alla soggezione al pignoramento delle somme giacenti sul conto corrente, in relazione alla quale è costante in senso affermativo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ma ha soltanto acutizzato, in via di fatto, il problema della pignorabilità indiscriminata degli emolumenti provenienti da crediti di lavoro e pensionistici, una volta transitati nel conto corrente, dal momento che ha reso obbligatorio detto transito. Se il credito per il saldo del conto corrente, nonostante sia stato alimentato da rimesse pensionistiche, non gode, allo stato della legislazione, dell'impignorabilità parziale relativa ai crediti da pensione, ciò non può precludere in radice la tutela dei principali bisogni collegati alle esigenze di vita del soggetto pignorato. In tale contesto l'individuazione e le modalità di salvaguardia della parte di pensione necessaria ad assicurare al beneficiario mezzi adeguati alle sue esigenze di vita è riservata alla discrezionalità del legislatore, il quale non può sottrarsi al compito di razionalizzare il vigente quadro normativo in coerenza con i precetti dell'art. 38, secondo comma, Cost.
- In tema di illegittimità costituzionale delle norme che pongono un assoluto divieto alla pignorabilità delle pensioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, v. le citate sentenze nn. 183/2009, 256/2006, 444/2005, 506/2002, 468/2002 e 55/1991; ordinanze nn. 315/1999 e 447/1994.
- Sulla priorità di valutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario, v. la citata sentenza n. 23/2013.