Sentenza 85/2015 (ECLI:IT:COST:2015:85)
Massima numero 38374
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
15/04/2015; Decisione del
15/04/2015
Deposito del 15/05/2015; Pubblicazione in G. U. 20/05/2015
Titolo
Esecuzione mobiliare - Pignoramento del saldo di conto corrente presso istituto di credito - Conseguente aggredibilità senza limitazione, da parte del terzo creditore, dei redditi da lavoro o da pensione versati in conto - Censura riferita a disciplina (limitata alla riscossione coattiva dei tributi) di cui il rimettente non deve fare applicazione - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.
Esecuzione mobiliare - Pignoramento del saldo di conto corrente presso istituto di credito - Conseguente aggredibilità senza limitazione, da parte del terzo creditore, dei redditi da lavoro o da pensione versati in conto - Censura riferita a disciplina (limitata alla riscossione coattiva dei tributi) di cui il rimettente non deve fare applicazione - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dell'art. 3, comma 5, lettera b), del d.l. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44). Infatti, il giudice rimettente non deve fare applicazione della disciplina censurata, la quale prevede limiti alla pignorabilità degli emolumenti derivanti da redditi di lavoro o di pensione, valevoli per le sole "esecuzioni esattoriali" e non estensibili anche alle procedure esecutive dove il creditore agente sia un soggetto privato e non Equitalia spa.
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dell'art. 3, comma 5, lettera b), del d.l. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44). Infatti, il giudice rimettente non deve fare applicazione della disciplina censurata, la quale prevede limiti alla pignorabilità degli emolumenti derivanti da redditi di lavoro o di pensione, valevoli per le sole "esecuzioni esattoriali" e non estensibili anche alle procedure esecutive dove il creditore agente sia un soggetto privato e non Equitalia spa.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
02/03/2012
n. 16
art. 3
co. 5
legge
26/04/2012
n. 44
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte