Sentenza 85/2015 (ECLI:IT:COST:2015:85)
Massima numero 38375
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
15/04/2015; Decisione del
15/04/2015
Deposito del 15/05/2015; Pubblicazione in G. U. 20/05/2015
Titolo
Esecuzione mobiliare - Pignoramento del saldo di conto corrente presso istituto di credito - Conseguente aggredibilità senza limitazione, da parte del terzo creditore, dei redditi da lavoro o da pensione versati in conto - Inammissibilità per aberratio ictus delle questioni proposte - Riscontrata incoerenza del sistema delle garanzie a favore del pensionato - Monito al legislatore.
Esecuzione mobiliare - Pignoramento del saldo di conto corrente presso istituto di credito - Conseguente aggredibilità senza limitazione, da parte del terzo creditore, dei redditi da lavoro o da pensione versati in conto - Inammissibilità per aberratio ictus delle questioni proposte - Riscontrata incoerenza del sistema delle garanzie a favore del pensionato - Monito al legislatore.
Testo
Sono inammissibili, per aberratio ictus, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 e 3, comma 5, lettera b), del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., in quanto consentirebbero al terzo creditore di aggredire senza limiti i redditi da lavoro o da pensione che alimentano il saldo del conto corrente intestato al debitore. Il principio di tutela del pensionato (art. 38, secondo comma, Cost.) soffre, in relazione al quadro normativo vigente, gravi limitazioni suscettibili di comprimerlo oltre i limiti consentiti dall'ordinamento costituzionale. La combinazione di diverse norme, tra cui quelle censurate, pur dirette a garantire valori importanti quali la tutela delle ragioni di credito e l'effettività della responsabilità patrimoniale, ha generato interrelazioni che rendono incoerente il sistema delle garanzie a favore del pensionato, pregiudicato nella fruizione di un diritto sociale incomprimibile quando i mezzi destinati a tal fine, per la semplice confluenza nel conto corrente bancario o postale, perdono l'originario carattere di parziale indisponibilità in relazione a misure cautelari ed espropriative. Il vulnus riscontrato e l'esigenza che l'ordinamento si doti di un rimedio effettivo per assicurare condizioni di vita minime al pensionato impongono la necessità che lo stesso legislatore dia tempestiva soluzione al riferito problema.
Sono inammissibili, per aberratio ictus, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 e 3, comma 5, lettera b), del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., in quanto consentirebbero al terzo creditore di aggredire senza limiti i redditi da lavoro o da pensione che alimentano il saldo del conto corrente intestato al debitore. Il principio di tutela del pensionato (art. 38, secondo comma, Cost.) soffre, in relazione al quadro normativo vigente, gravi limitazioni suscettibili di comprimerlo oltre i limiti consentiti dall'ordinamento costituzionale. La combinazione di diverse norme, tra cui quelle censurate, pur dirette a garantire valori importanti quali la tutela delle ragioni di credito e l'effettività della responsabilità patrimoniale, ha generato interrelazioni che rendono incoerente il sistema delle garanzie a favore del pensionato, pregiudicato nella fruizione di un diritto sociale incomprimibile quando i mezzi destinati a tal fine, per la semplice confluenza nel conto corrente bancario o postale, perdono l'originario carattere di parziale indisponibilità in relazione a misure cautelari ed espropriative. Il vulnus riscontrato e l'esigenza che l'ordinamento si doti di un rimedio effettivo per assicurare condizioni di vita minime al pensionato impongono la necessità che lo stesso legislatore dia tempestiva soluzione al riferito problema.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
06/12/2011
n. 201
art. 12
co. 2
legge
22/12/2011
n. 214
art.
co.
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 2
co. 4
legge
14/09/2011
n. 148
art.
co.
decreto-legge
02/03/2012
n. 16
art. 3
co. 5
legge
26/04/2012
n. 44
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte