Bilancio e contabilità pubblica - Verifica amministrativo-contabile eseguita dal Governo presso la Regione Liguria nel corso del 2013 - Nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la quale sono state trasmesse alla Regione la relazione sugli scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e la relazione sulle spese per il personale - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Liguria - Ricorso proposto avverso atti consequenziali di atti anteriori non impugnati - Impugnazione tardiva - Inammissibilità del conflitto.
Ѐ inammissibile, per impugnazione tardiva, il conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Liguria nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 26 novembre 2013, n. 97572 ed alle relazioni del 15 ottobre 2013 ad essa allegate, con cui sono state trasmesse alla Regione la relazione sugli scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e la relazione sulle spese per il personale. La nota impugnata costituisce un atto consequenziale rispetto alla nota del 14 maggio 2013, con la quale lo Stato, disponendo l'avvio delle ispezioni, ha espresso una chiara manifestazione di volontà di affermare la propria competenza a svolgere verifiche. Contestando la Regione la spettanza stessa del potere ispettivo, essa avrebbe dovuto tempestivamente impugnare la nota del 14 maggio 2013.
Sull'inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra enti proposto contro atti consequenziali di atti anteriori non impugnati, v. le citate sentenze nn. 130/2014, 207/2012, 72/2012 370/2010 e 369/2010.
Sulla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 5 del d.lgs. n. 149 del 2011, v. la citata sentenza n. 219/2013.