Sentenza 87/2015 (ECLI:IT:COST:2015:87)
Massima numero 38378
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CRISCUOLO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  29/04/2015;  Decisione del  29/04/2015
Deposito del 15/05/2015; Pubblicazione in G. U. 20/05/2015
Massime associate alla pronuncia:  38377


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Verifica amministrativo-contabile eseguita dal Governo presso la Regione Marche nel corso del 2013 - Nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la quale è stata trasmessa alla Regione la relazione sulle spese per il personale - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Marche - Conflitto carente di tono costituzionale - Carenza di lesività degli atti impugnati - Inammissibilità.

Testo

Ѐ inammissibile, per carenza di tono costituzionale e per carenza di lesività degli atti impugnati, il conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Marche nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alla nota del 14 aprile 2014, n. 36675 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la quale è stata trasmessa alla Regione la relazione sulle spese per il personale. Il tono costituzionale del conflitto sussiste quando le Regioni non lamentino una lesione qualsiasi, ma una lesione delle proprie competenze costituzionali. La Regione Marche nel chiedere un penetrante controllo sui contenuti della relazione ispettiva, alla luce del dettato normativo primario ed al fine di definire confini ed oggetto del controllo ispettivo, non dimostra che il controllo operato dagli ispettori abbia recato pregiudizio, per ampiezza e intensità, alla sua sfera costituzionale di attribuzione. Inoltre, per quanto possano risultare inopportune alcune espressioni utilizzate nella relazione ispettiva, in cui sono rilevati e sottoposti a critica casi di asserito contrasto tra legislazione regionale e legislazione statale o tra legislazione regionale e disciplina desumibile dai contratti collettivi nazionali, esse non producono effetti sulla sfera di attribuzione costituzionale della ricorrente.

Sulla sussistenza del tono costituzionale del conflitto tra enti quando le Regioni lamentino una lesione delle proprie competenze costituzionali, v. le citate sentenze nn. 263/2014, 52/2013, 305/2011, 412/2008, 380/2007 e 467/1997.

Sulla irrilevanza della sottoposizione dell'atto oggetto del conflitto tra enti ad impugnazione in sede giurisdizionale, v. le citate sentenze nn. 137/2014 e 287/2005.

Sulla assenza di idoneità dei rilievi irrituali negli atti di ispezione a ledere la sfera di attribuzioni costituzionali, v. la citata sentenza n. 39/2014.

Atti oggetto del giudizio

nota del ministero dell'economia e finanze  14/04/2014  n.   art.   co. 

 15/01/2014  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte