Reati e pene - Delitto di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Previsione di una soglia di punibilità inferiore a quelle stabilite per i delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-ter del d.lgs 10 marzo 2000, n.74, impugnato, con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, limitatamente ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, prevede per il delitto di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) una soglia di punibilità inferiore a quelle stabilite per i delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione dagli artt. 4 e 5 del medesimo decreto, prima delle modifiche operate dal d.l. n. 138 del 2011. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuta, nei sensi auspicati dal ricorrente, la sentenza n. 80 del 2014 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata - così rimossa dall'ordinamento con efficacia ex tunc - nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'Imposta sul valore aggiunto, dovuto in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo d'imposta, ad euro 103.291,38.
- Per la declaratoria di incostituzionalità in parte qua della norma censurata, v. la citata sentenza n. 80/2014.
- Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta mancanza di oggetto, a seguito della rimozione dall'ordinamento, con efficacia ex tunc, della norma dichiarata costituzionalmente illegittima, v. ex plurimis, le citate ordinanze nn. 28/2015, 272/2014, 206/2014 e 321/2013.