Amministrazione pubblica - Gestione dei pagamenti dei dipendenti delle amministrazioni statali - Sistema "Service Personale Tesoro" (SPT), ora NoiPA, per il trattamento dei ruoli di spesa fissa, concernenti le buste paga del personale di tutte le amministrazioni centrali, gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze - Estensione alle amministrazioni del Comparto sicurezza-difesa (Forze armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri) - Ricorso della Regione siciliana - Lamentata perdita del relativo tributo erariale precedentemente riscosso nel territorio regionale - Asserita violazione dei principi di certezza delle entrate, di affidamento e di corrispondenza tra risorse e funzioni pubbliche - Evocazione di parametri che non attengono al riparto di attribuzioni - Insufficiente motivazione in ordine ad una possibile ridondanza sul riparto di competenze - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per insufficienza della motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - che estende anche alle amministrazioni del comparto sicurezza-difesa il sistema "Service Personale Tesoro" (SPT), ora NoiPA, gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, per il trattamento dei ruoli di spesa fissa, concernenti le buste paga del personale di tutte le amministrazioni centrali - impugnato dalla Regione siciliana in relazione agli artt. 97, primo comma, e 81, sesto comma, Cost. Il ricorso contiene, infatti, solo un generico riferimento a principi costituzionali diversi da quelli che presiedono al riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, non fornendo adeguata motivazione sulla specifica competenza regionale che si assume indirettamente violata e sulle ragioni della violazione stessa.
- Per l'affermazione secondo cui, nel giudizio in via principale, le Regioni possono evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una lesione delle attribuzioni costituzionali delle stesse Regioni, v. le citate sentenze nn. 8/2013 e 199/2012.
- Per l'affermazione secondo cui, nel giudizio in via principale, nell'evocare parametri diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni, le Regioni devono altresì sufficientemente motivare in ordine ai profili di una possibile ridondanza della violazione sul riparto di competenze, assolvendo all'onere di operare la necessaria indicazione della competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione, v. le citate sentenze nn. 229/2013 e 33/2011.