Sentenza 89/2015 (ECLI:IT:COST:2015:89)
Massima numero 38381
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  14/04/2015;  Decisione del  14/04/2015
Deposito del 26/05/2015; Pubblicazione in G. U. 03/06/2015
Massime associate alla pronuncia:  38380  38382


Titolo
Amministrazione pubblica - Gestione dei pagamenti dei dipendenti delle amministrazioni statali - Sistema "Service Personale Tesoro" (SPT), ora NoiPA, per il trattamento dei ruoli di spesa fissa, concernenti le buste paga del personale di tutte le amministrazioni centrali, gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze - Estensione alle amministrazioni del Comparto sicurezza-difesa (Forze armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri) - Ricorso della Regione siciliana - Lamentata perdita del relativo tributo erariale precedentemente riscosso nel territorio regionale - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Evocazione di parametro costituzionale, in quanto più favorevole di quello statutario - Insufficiente motivazione - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile, per insufficienza della motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - che estende anche alle amministrazioni del comparto sicurezza-difesa il sistema "Service Personale Tesoro" (SPT), ora NoiPA, gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, per il trattamento dei ruoli di spesa fissa, concernenti le buste paga del personale di tutte le amministrazioni centrali - impugnato dalla Regione siciliana per la asserita violazione dell'art. 119, primo e sesto comma, Cost., in relazione all'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001. Il ricorso non contiene, infatti, le ragioni per le quali la disciplina applicabile alle Regioni ordinarie sarebbe maggiormente favorevole di quella dettata dagli Statuti speciali e, dunque, applicabile alla Regione ricorrente in virtù della evocata clausola di maggior favore.

- Sulla necessità della espressa indicazione delle ragioni per le quali l'art. 119 Cost. garantirebbe una maggiore autonomia della Regione e sarebbe, perciò, applicabile, ai sensi dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, in luogo delle disposizioni statutarie, v. la citata ordinanza n. 250/2007.

- Per l'affermazione che l'art. 27 della legge n. 42/2009 pone una vera e propria riserva di competenza alle norme di attuazione degli statuti speciali per la modifica della disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata, v. le citate sentenze nn. 241/2012 e 71/2012.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 402

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119  co. 1

Costituzione  art. 119  co. 6

legge costituzionale  art. 10

Altri parametri e norme interposte