Amministrazione pubblica - Gestione dei pagamenti dei dipendenti delle amministrazioni statali - Sistema "Service Personale Tesoro" (SPT), ora NoiPA, per il trattamento dei ruoli di spesa fissa, concernenti le buste paga del personale di tutte le amministrazioni centrali, gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze - Estensione alle amministrazioni del Comparto sicurezza-difesa (Forze armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri) - Ricorso della Regione siciliana - Lamentata perdita del relativo tributo erariale precedentemente riscosso nel territorio regionale - Asserita violazione della autonomia finanziaria garantita dallo statuto regionale - Asserita violazione dei principi di certezza delle entrate, di affidamento e di corrispondenza tra risorse e funzioni pubbliche - Insussistenza - Incidenza solo indiretta sulle finanze regionali - Disposizione riconducibile alla potestà legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile e in materia di organizzazione amministrativa dello Stato - Non fondatezza della questione - Monito sull'opportunità di porre in essere meccanismi pattizi nello spirito di leale collaborazione tra Stato e Regione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - che estende anche alle amministrazioni del comparto sicurezza-difesa il sistema "Service Personale Tesoro" (SPT), ora NoiPA, gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, per il trattamento dei ruoli di spesa fissa, concernenti le buste paga del personale di tutte le amministrazioni centrali - impugnato dalla Regione siciliana in riferimento all'art. 36 dello Statuto regionale e ai principi di certezza delle entrate, di affidamento e di corrispondenza tra risorse e funzioni pubbliche. Effettivamente, la disposizione impugnata comporta che la riscossione del tributo erariale, oggetto della relativa ritenuta alla fonte, non avvenga più a livello locale ma a livello centrale; tuttavia, l'incidenza negativa sulle finanze regionali costituisce solo un effetto indiretto della disposizione censurata, la quale è stata adottata nell'ambito delle competenze che l'art. 117, secondo comma, Cost. assegna allo Stato in materia di sistema tributario e contabile e di organizzazione amministrativa dello Stato ed è rispondente, peraltro, a evidenti principi di razionalità organizzativa ed economica. Per quanto attiene agli ulteriori parametri invocati, non è desumibile, a livello costituzionale, alcun principio di invarianza di gettito per la Regione siciliana in caso di modifica di tributi erariali, né la Regione ha fornito alcuna dimostrazione che tale riduzione di gettito sia in grado di paralizzare lo svolgimento delle proprie funzioni. Tuttavia, i rilevanti effetti della connessione tra la norma impugnata e la disciplina della riscossione dell'IRPEF dovrebbero indurre le parti a verificare la possibilità di porre in essere, nello spirito di leale collaborazione, dei meccanismi pattizi, al fine di risolvere le problematiche emerse, le quali attengono più all'equità che alla legittimità. Peraltro, la conflittualità in ordine al regime di riparto delle entrate tra Stato e Regione siciliana e di riscossione delle entrate da parte di quest'ultima dipende in larga misura dal mancato adeguamento della normativa di attuazione dello Statuto, rimasta ferma al 1965, quando il sistema tributario e i rapporti finanziari tra Stato e Regione erano profondamente diversi da ciò che sono oggi.
- Per l'affermazione secondo cui, alla stregua dell'art. 2 delle norme di attuazione dello Statuto, rileva soltanto il luogo in cui le ritenute sono versate all'erario, cioè il luogo in cui è la sede centrale di dette amministrazioni, senza che vengano in considerazione né il domicilio fiscale del dipendente, né la localizzazione degli impianti e stabilimenti dell'amministrazione presso i quali viene svolta l'attività lavorativa, v. la citata sentenza n. 116/2010.
- Per l'affermazione che lo Statuto speciale e le sue norme di attuazione non stabiliscono, a favore della Regione, la rigida garanzia della disponibilità di entrate tributarie non inferiori a quelle ottenute in passato purché, nel caso di abolizione di tributi erariali il cui gettito era devoluto alla Regione o di complesse operazioni di riforma e sostituzione dei tributi, ciò non comporti l'impossibilità dello svolgimento delle funzioni regionali, v. le citate sentenze nn. 241/2012 e 138/1999.
- Per l'affermazione che l'accordo serve a determinare punti controversi o indefiniti delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, sia al fine di evitare che il necessario concorso delle Regioni comprima oltre i limiti l'autonomia finanziaria ad esse spettante, v. la citata sentenza n. 19/2015.
- Per l'affermazione dell'opportunità di adeguamento della normativa di attuazione dello Statuto, v. la citata sentenza n. 66/2001.