Imposte e tasse - Imposta di bollo sugli atti di natura giudiziale e processuale - Mancata esenzione in favore delle organizzazioni di volontariato - Censura di norma inconferente - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e 27-bis dell'Allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 53 e 97 Cost., nella parte in cui non prevedono, nell'ambito delle esenzioni dall'imposta di bollo, gli atti di natura giudiziale e processuale delle organizzazioni di volontariato. Le disposizioni sottoposte a scrutinio contengono una norma inconferente rispetto alle censure del giudice a quo. Infatti, secondo la prospettazione dello stesso rimettente, la violazione denunciata non discenderebbe dall'applicazione delle contestate disposizioni - relative alle esenzioni dall'imposta di bollo - bensì dalle disposizioni che prevedono le esenzioni dal contributo unificato (art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002), le quali tuttavia non hanno formato oggetto di censura.
- Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per inesatta indicazione della norma oggetto di censura v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 59/2013 e 241/2012; ordinanze nn. 180/2011, 126/2011, 120/2011, 335/2010, 248/2010 e 92/2009.