Ordinanza 92/2015 (ECLI:IT:COST:2015:92)
Massima numero 38385
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  29/04/2015;  Decisione del  29/04/2015
Deposito del 26/05/2015; Pubblicazione in G. U. 03/06/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento amministrativo - Obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi - Possibilità di integrare la motivazione in sede processuale - Difetto di motivazione sulla rilevanza per incompleta ricostruzione del quadro giurisprudenziale - Mancato esperimento di interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata - Questione diretta ad ottenere un avallo interpretativo - Manifesta inammissibilità.

Testo

È manifestamente inammissibile - per difetto di motivazione sulla rilevanza, per mancato esperimento del tentativo d'interpretazione conforme a Costituzione, nonché per l'impropria richiesta di avallo interpretativo - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 113 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui consente l'integrazione in sede processuale della motivazione del provvedimento amministrativo. In primo luogo, l'ordinanza di rimessione, muovendo da un'incompleta ricostruzione del quadro giurisprudenziale, non spiega se e come ritenere superabile l'indirizzo interpretativo che esclude l'incidenza delle violazioni procedimentali sul rapporto obbligatorio di fonte legale, avente ad oggetto prestazioni pensionistiche su cui verte il processo principale. Inoltre, il remittente omette di esperire un'interpretazione conforme a Costituzione della norma impugnata, non prendendo in considerazione l'orientamento secondo cui il difetto di motivazione non può essere assimilato alla violazione di norme procedimentali o ai vizi di forma costituendo la motivazione l'essenza stessa del legittimo esercizio del provvedimento amministrativo. Infine, la questione, così come prospettata, è diretta non a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale quanto a ricevere dalla Corte un improprio avallo interpretativo della norma censurata.

- Sull'obbligo di interpretazione adeguatrice gravante sul giudice di merito, v. le citate seguenti decisioni: sentenza 77/2007; ordinanze 102/2012, 212/2011, 103/2011, 101/2011. 15/2011, 322/2010, 192/2010, 11/2010, 257/2009 e 363/2008.

- Sull'inammissibilità della questione perché in realtà diretta non a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale, ma a ricevere un improprio avallo ad una determinata interpretazione, v. le seguenti decisioni: sentenza 242/2008; ordinanze 297/2007, 114/2006, 211/2005 e 142/2004.



Atti oggetto del giudizio

legge  07/08/1990  n. 241  art. 21  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 113

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte