Ordinanza 93/2015 (ECLI:IT:COST:2015:93)
Massima numero 38386
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  29/04/2015;  Decisione del  29/04/2015
Deposito del 26/05/2015; Pubblicazione in G. U. 03/06/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Energia - Norme della Regione Abruzzo - Realizzazione di impianti idroelettrici in aree protette o su rami di corsi d'acqua regionali interclusi tra aree protette - Ricorso del Governo - Ius superveniens satisfattivo delle pretese della parte ricorrente - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo.

Testo
E' estinto il giudizio di legittimità costituzionale - promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 5 della legge della Regione Abruzzo 16 luglio 2013, n. 19, il quale dispone che, ai fini della realizzazione degli impianti idroelettrici di potenza nominale fino a 1500 Kw, ricadenti in aree protette o posti su rami di corsi d'acqua interclusi tra aree protette, cessino i motivi di preclusione previsti dallo «Studio a supporto della programmazione regionale in materia di risorse idriche». Infatti, la rinuncia ai ricorsi - a seguito della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 58, la quale, all'art. 6, ha modificato la disposizione impugnata nel senso di prevedere espressamente che il rilascio delle concessioni per tali impianti sia assoggettato ai requisiti di tutela ambientale richiesti dalla normativa statale di riferimento - accettata dalla parte resistente determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  16/07/2013  n. 19  art. 5  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte