Lavoro (tutela del) - Misure di prevenzione patrimoniali - Confisca a favore dello Stato di beni dell'indiziato mafioso - Tutela dei terzi creditori - Disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011 - Soggetti legittimati a proporre domanda di ammissione del credito - Mancata inclusione dei titolari di crediti da lavoro subordinato - Lesione del diritto alla retribuzione - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori censure.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 36 Cost., l'art. 1, comma 198, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nella parte in cui - nei procedimenti di prevenzione (sequestro e successiva confisca) avverso persone indiziate di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n.159 del 2011 - non include, tra i soggetti legittimati a proporre domanda di ammissione del credito, i titolari di crediti da lavoro subordinato. Infatti, la norma censurata è idonea a pregiudicare il diritto del lavoratore «ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa». Stante il generale divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni confiscati, enunciato dal precedente comma 194, la misura patrimoniale rischia di privare ex abrupto il lavoratore della possibilità di agire utilmente in executivis per il pagamento delle proprie spettanze. Ciò avviene segnatamente allorché la confisca renda i residui beni del debitore insufficienti a soddisfare le sue ragioni, e massimamente nell'ipotesi di confisca "totalizzante", la quale investa, cioè, l'intero patrimonio del datore di lavoro. La disciplina censurata non può essere, d'altra parte, giustificata in una prospettiva di bilanciamento con l'interesse sotteso alle misure di prevenzione patrimoniali, ricollegabile ad esigenze di ordine e sicurezza pubblica anch'esse costituzionalmente rilevanti. Nella specie, in effetti, non di bilanciamento si tratta, ma di un sacrificio puro e semplice dell'interesse contrapposto.
(Restano assorbite le censure relative agli artt. 3 e 24 Cost.)
- In tema di bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti, v. la citata sentenza n. 317/2009.
- Sull'esigenza di prevedere strumenti di tutela giurisdizionale che consentano ai creditori di soddisfarsi sui beni assoggettati a confisca, v. la citata sentenza n. 190/1994.