Sentenza 95/2015 (ECLI:IT:COST:2015:95)
Massima numero 38388
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  14/05/2015;  Decisione del  14/05/2015
Deposito del 28/05/2015; Pubblicazione in G. U. 03/06/2015
Massime associate alla pronuncia:  38389


Titolo
Processo penale - Accesso al rito speciale di cui all'art. 444 del codice di procedura penale (applicazione della pena su richiesta, c.d. patteggiamento) - Delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto previsti dal decreto legislativo censurato - Possibilità subordinata all'estinzione, mediante pagamento, dei debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei predetti delitti - Asserita disparità di trattamento tra soggetti imputati del medesimo reato, a seconda delle loro condizioni economiche - Asserita lesione del diritto di difesa dell'imputato impossidente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2-bis, del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 [aggiunto dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lett. m), del d. l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, in l. n. 148 del 2011], censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede che, per i delitti in materia tributaria sanzionati nel medesimo decreto, le parti possano chiedere l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (c.d. patteggiamento) solo nel caso di estinzione, mediante pagamento, dei debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei predetti delitti. Nel caso in esame, la negazione legislativa di tale rito alternativo non vulnera il nucleo del diritto di difesa, giacché la facoltà di chiedere l'applicazione della pena, peraltro esclusa per un largo numero di reati, non può essere considerata condicio sine qua non per un'efficace tutela della posizione giuridica dell'imputato. Inoltre, l'onere patrimoniale imposto risulta giustificato da ragioni obiettive, ossia dal generale interesse alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, anche per il valore sintomatico del ravvedimento del reo, oltre che dallo specifico interesse alla integrale riscossione dei tributi.

- Per l'affermazione che la discrezionalità legislativa in materia di limitazioni di accesso al rito alternativo può essere sindacata soltanto laddove trasmodi nella manifesta irragionevolezza e nell'arbitrio, v. la citata ordinanza n. 455/2006.

- Per l'esclusione che la circostanza attenuante comune del risarcimento del danno violi la Costituzione, v. le citate sentenze nn. 49/1975 e 111/1964.

- Per l'affermazione che una norma che imponga oneri patrimoniali per il raggiungimento di determinati fini è costituzionalmente illegittima laddove comprometta l'esercizio di un diritto che la Costituzione garantisce a tutti paritariamente, v. le citate sentenze nn. 21/1961 e 67/1960.

- Per l'affermazione che il generale interesse pubblico all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato giustifica le disparità di trattamento di cui all'art. 62, n. 6, prima parte, cod pen., v. la citata sentenza n. 111/1964.

- Per l'affermazione che la facoltà di chiedere i riti alternativi costituisce una modalità tra le più qualificanti ed incisive di esercizio del diritto di difesa, v. le citate sentenze nn. 273/2014, 237/2012, 333/2009, 219/2004 e 148/2004.

- Sulla legittimità costituzionale delle esclusioni dall'accesso al patteggiamento, v. la citata sentenza n. 135/1995 e le citate ordinanze nn. 28/2007, 312/2005 e 228/2005.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  10/03/2000  n. 74  art. 13  co. 2

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 2  co. 36

legge  14/09/2011  n. 148  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte