Processo penale - Delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto previsti dagli articoli da 2 a 10 del decreto legislativo censurato - Inapplicabilità della sospensione condizionale della pena quando l'ammontare dell'imposta evasa superi congiuntamente il trenta per cento del volume d'affari e tre milioni di euro - Questione priva di rilevanza nel giudizio a quo - Inammissibilità.
È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2-bis, del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 [aggiunto dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lett. h), del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 148 del 2011], il quale stabilisce il divieto di concessione della sospensione condizionale della pena per i delitti di cui agli artt. 2-10 del medesimo decreto legislativo, quando l'ammontare dell'imposta evasa superi congiuntamente il trenta per cento del volume d'affari e tre milioni di euro. L'eventuale accoglimento della questione non produrrebbe alcun effetto nel giudizio a quo, nell'ambito del quale i difensori degli imputati hanno richiesto il patteggiamento, subordinandolo alla concessione della sospensione condizionale: il rito alternativo, infatti, non può trovare applicazione, per effetto della riscontrata infondatezza dell'altra questione sollevata dal medesimo rimettente.