Sentenza 96/2015 (ECLI:IT:COST:2015:96)
Massima numero 38390
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  14/05/2015;  Decisione del  14/05/2015
Deposito del 05/06/2015; Pubblicazione in G. U. 10/06/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procreazione medicalmente assistita - Accesso alle tecniche - Divieto per le coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili, accertate da apposite strutture pubbliche - Irragionevolezza - Violazione del diritto alla salute della donna - Illegittimità costituzionale in parte qua - Auspicio rivolto al legislatore - Assorbimento di ulteriori profili.

Testo

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3 e 32 Cost., gli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili, accertate da apposite strutture pubbliche. L'irragionevolezza dell'indiscriminato divieto di accesso alla PMA, con diagnosi preimpianto, da parte delle coppie fertili affette (anche come portatrici sane) da gravi patologie genetiche ereditarie, suscettibili (secondo le evidenze scientifiche) di trasmettere al nascituro rilevanti anomalie o malformazioni, è resa evidente dalla circostanza che l'ordinamento italiano consente, comunque, a tali coppie di perseguire l'obiettivo di procreare un figlio non affetto dalla specifica patologia ereditaria, attraverso l'innegabilmente più traumatica modalità dell'interruzione volontaria (anche reiterata) di gravidanze naturali. Tale sistema normativo non permette, pur essendo scientificamente possibile, di far acquisire "prima" alla donna un'informazione che le potrebbe evitare di assumere "dopo" una decisione ben più pregiudizievole per la sua salute, senza che quest'ultima possa trovare un positivo contrappeso, in termini di bilanciamento, in un'esigenza di tutela del nascituro, in ogni caso esposto all'aborto. La normativa denunciata costituisce, pertanto, il risultato di un irragionevole bilanciamento degli interessi in gioco, in violazione anche del canone della razionalità dell'ordinamento, ed è lesiva del diritto alla salute della donna fertile portatrice (ella o l'altro soggetto della coppia) di grave malattia genetica ereditaria. Spetta al legislatore introdurre apposite disposizioni al fine dell'auspicabile individuazione (anche periodica, sulla base dell'evoluzione tecnico-scientifica) delle patologie che possono giustificare l'accesso alla PMA di coppie fertili e delle correlative procedure di accertamento (anche agli effetti della preliminare sottoposizione alla diagnosi preimpianto) e di un'opportuna previsione di forme di autorizzazione e di controllo delle strutture abilitate ad effettuarle.
(Sono assorbite le censure relative agli artt. 2 e 117, primo comma, Cost.)

- Sull'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, ancorchè sollevata nell'ambito di procedimenti d'urgenza "ante causam", non avendo il giudice a quo provveduto in via definitiva sull'istanza cautelare dei ricorrenti e, con ciò, consumato la sua potestas iudicandi, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 220/2014, 162/2014, 172/2012 e 151/2009.

- Per l'affermazione che, diversamente dal diritto comunitario, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo non crea un ordinamento giuridico sovranazionale ma costituisce un modello di diritto internazionale pattizio, idoneo a vincolare lo Stato, ma improduttivo di effetti diretti nell'ordinamento interno, v. le citate sentenze nn. 349/2007 e 348/2007.

- Nel senso che il potere-dovere del giudice comune di non applicare le norme interne contrastanti con il diritto comunitario non opera anche con riguardo alle norme CEDU, v. le citate sentenze nn. 210/2013, 303/2011, 80/2011 e 349/2007.

- Per l'impossibilità della Corte costituzionale di sottrarsi al proprio potere-dovere di porre rimedio ad un vulnus costituzionale, v. la citata sentenza n. 162/2014.



Atti oggetto del giudizio

legge  19/02/2004  n. 40  art. 1  co. 1

legge  19/02/2004  n. 40  art. 1  co. 2

legge  19/02/2004  n. 40  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte